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Edilizia

Autocertificazione agibilità: l’obiettivo è velocizzare i tempi

È stato proposto al Governo una bozza di decreto che intende velocizzare le procedure di agibilità di un immobile, eliminando il controllo del Comune e l’intervento del Genio Civile.

Agibilità

È al vaglio del Governo la bozza del decreto Competitività, contenente, tra le altre cose, semplificazioni, attraverso modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), riguardanti i tempi di rilascio del certificato di agibilità di immobili e punta ad azzerare i tempi del nulla osta dell’Ufficio tecnico del Genio Civile.

Altro interessante punto contenuto nel decreto Competitività è la misura che riguarda i rogiti immobiliari. Per dare maggiore visibilità alle informazioni sulle compravendite immobiliari e sui costi delle transizioni, è previsto che i dati dei rogiti siano disponibili e consultabili da chiunque sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Così come i dati relativi al trasferimento o modifica di diritti reali sugli immobili. Le uniche informazioni che non saranno disponibili saranno quelle relative ai dati personali delle parti.

Agibilità degli immobili.

Nella relazione illustrativa allegata al decreto si mette in luce come l’Italia sia nettamente in ritardo, rispetto ai paese più avanzati, riguardo il rilascio del permesso di costruire, su cui pesano i tempi per ottenere il certificato di

agibilità

e il nulla osta del Genio Civile.

L’obiettivo di questo decreto, dunque, è velocizzare questa procedura, diminuendo il numero di documenti necessari all’agibilità. E, al contempo, aumentarne la sicurezza, in particolare cancellando la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità. Introducendo, dunque, la cosiddetta Segnalazione certificata di agibilità.

Gli immobili che sono soggetti e richiedono una segnalazione certificata di agibilità sono:

  • I singoli edifici o singole porzioni di una costruzione. Purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio; e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • Singole unità immobiliari. Purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti; e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Se il decreto dovesse essere approvato in via definitiva, dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all’ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di ricostruzione totale o parziale, e di sopraelevazioni, di un immobile, il titolare del permesso di costruzione, o colui che ha presentato la SCIA, dovrà presentare, entro 15 giorni dalla chiusura del cantiere, allo sportello unico per l’edilizia, la segnalazione certificata di agibilità; la mancata presentazione di tale documento comporterà una multa da 77 a 464 euro.

Altri documenti.

Il documento di segnalazione certificata di agibilità, dovrà essere accompagnata da:

  • Il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, da parte del direttore dei lavori;
  • Una attestazione del direttore dei lavori, o di un professionista abilitato. Che assicuri la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, e la conformità dell’opera;
  • Una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente circa l’accessibilità e superamento di, eventuali, barriere architettoniche;
  • La dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti;
  • Gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale.

Questo si traduce, nei fatti, con una sorta di agibilità autocertificata da parte del progettista, corredata da documenti in grado di provarne la veridicità. Non si dovranno più attendere i canonici 30 giorni per il rilascio del certificato e l’ulteriore mese necessario per il nulla osta da parte dell’Ufficio tecnico del genio civile. Viene, in sostanza, valorizzato il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata. Senza il necessario controllo documentale da parte del Comune nel quale sorge l’immobile. In questo caso, dunque, il collaudo statico comprenderà anche quello di rispondenza dell’opera alle norma tecniche, in modo da evitare doppioni negli adempimenti.

Agibilità

Autocertificazione agibilità.

Zone sismiche: autorizzazione di nuovi interventi.

Il decreto prende in considerazione anche le autorizzazioni sismiche di nuovi interventi. Nelle zone a bassa sismicità e basso rischio sismico, verranno proposte delle procedure omogenee per tutta Italia. Per quelle in cui il rischio sismico è più elevato si introducono semplificazioni in materia di agibilità degli immobili. Dando agli operatori riferimenti normativi più precisi già dal momento della programmazione dei lavori, e verranno graduate le procedure da seguire in base al livello del rischio per l’incolumità pubblica.

In base a queste razionalizzazioni, potranno essere realizzati, previa SCIA (saranno, inoltre, individuati interventi minori per i quali sarà sufficiente la CILA), lavori e interventi che non presentano “carattere primario” ai fini della pubblica incolumità, ovvero:

  • Riparazioni e interventi locali su immobili già esistenti;
  • Nuove costruzioni, che per la loro semplicità non richiedono calcoli o verifiche complesse;
  • Varianti in corso d’opera di carattere non sostanziale.

Sarà comunque sempre richiesta l’autorizzazione sismica, anche nelle zone a bassa sismicità, per gli interventi su edifici strategici e opere infrastrutturali fondamentali in caso di evento sismico.

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