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Edilizia

Le tutele a chi compra casa in costruzione

Associazioni di consumatori e Notariato hanno redatto una utile guida per la tutela del cittadino che si accinge a comprare casa da un costruttore. Vediamo tutte gli aspetti da sapere.

Acquistare una casa è sempre un momento delicato. Soprattutto quando l’interlocutore è una Impresa Edile bisogna stare attenti a tanti aspetti. Da anni le Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) e il Consiglio nazionale del notariato cercano di aiutare e tutelare il cittadino attraverso una comunicazione efficace e una maggiore trasparenza.

E’ uscita da poco una nuova guida gratuita e disponibile online: “Acquisto in costruzione. La tutela nella compravendita di un immobile da costruire”. Una tipologia di acquisto che presenta, infatti, gravi rischi per l’acquirente in caso di fallimento del costruttore.

Non va, infatti, mai dimenticato che in caso di acquisto di un immobile in costruzione se il costruttore (impresa o cooperativa) dovesse fallire prima del trasferimento della proprietà, solo i creditori con garanzie reali sul fabbricato in costruzione (ad esempio le banche) potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito con il ricavato della vendita forzata del fabbricato in costruzione. L’acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo.

A rimediare alle conseguenze negative cui sono state esposte, in passato, migliaia di famiglie, ci pensa il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122. Una nuova normativa che garantisce la possibilità di recuperare tutte le somme versate grazie all’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia. In sostanza, in caso di fallimento del costruttore, l’acquirente, anziché essere costretto ad avviare lunghe e costose azioni giudiziarie, si potrà rivolgere direttamente alla banca o all’assicurazione o altro intermediario finanziario abilitato per vedersi restituire le somme fino a quel momento versate.
In realtà, sottolineano comunque i Notai e le Associazioni dei consumatori, il dl 122/2005 non si limita a disciplinare la sola garanzia fideiussoria, ma introduce nell’ordinamento italiano un vero pacchetto articolato a favore dell’acquirente di immobile da costruire.
Tra i punti focali – si legge nella Guida – c’è l’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali e diretti dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi. Ma è altresì obbligatorio adeguare il contratto preliminare a un contenuto “minimo” fissato dal legislatore e prevedere una procedura alternativa per il frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca iscritta a garanzia qualora la banca non vi provveda entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per quanto riguarda il notaio, invece, il dl prevede espressamente il divieto di procedere alla stipula di atti di compravendita, se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo che riguarda tutto l’intero complesso, sulla singola porzione materiale che viene acquistata e quindi dà delle garanzie che spesso il cittadino non sa di avere, si specifica nella guida.

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