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Edilizia

Muro di cinta e muro di contenimento: cosa li distingue?

Quando ci addentriamo nell’edilizia è importante saper ben distinguere i vari concetti che ne fanno parte, come le differenze fra un muro di cinta ed un muro di contenimento. Quali sono?

Muro

Nella disciplina urbanistica, i due concetti di muro di cinta e

muro

di contenimento possiedono significati e funzioni molto differenti. Scopriamo, dunque, in cosa si contraddistinguono.

Muro di cinta.

Dal consolidato orientamento giurisprudenziale (che evidenzia la dizione contenuta nell’art. 4, comma 7 lett. c, d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 1993 n. 493) emerge che le opere di recinzione sono quelle non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, assumendo, quindi, natura pertinenziale. Tali opere, dunque, possiedono la funzione esclusiva di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà.

La Corte di Cassazione ha individuato i requisiti del muro di cinta in tre fondamentali caratteristiche, ovvero:

  1. Trattarsi di muro isolato, le cui facce emergano dal suolo e siano isolate da ogni altra costruzione;
  2. La destinazione del muro alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà;
  3. L’altezza non superiore ai tre metri (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2376).

“Per quanto riguarda quest’ultimo punto, le ragioni che ne esigono la ricorrenza, per il muro di cinta come per ogni altro muro isolato, si ricollegano alla ratio stessa delle disposizioni. Le esigenze di igiene, salubrità, funzionalità e sicurezza degli abitati che le norme sulle distanze da osservare tra costruzioni insistenti su fondi finitimi sono dirette a tutelare, non hanno motivo di essere invocate per il muro di cinta, muro isolato caratterizzato dalla destinazione a recingere una determinata proprietà, solo se ed in quanto lo stesso abbia un’altezza limitata (non superiore ai 3 mt.), coerente con tali finalità ed escludente il pericolo della formazione di intercapedini dannose, non essendovi altrimenti ragione per non considerare il muro in questione come una vera e propria costruzione, rilevante ai fini del computo della distanza prescritta dall’art. 873 c.c.” (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2376).

Muro di contenimento.

Molto diversa, invece, è la consistenza e la funzione dei cosiddetti muri di contenimento. Essi, sostanzialmente, si differenziano dalle mere recinzioni non soltanto a livello di funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso e, quindi, devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità costruttive.

Volendo essere più precisi, inoltre, il muro di contenimento possiede caratteristiche molto differenti rispetto al muro di cinta. Il primo infatti, pur potendo assolvere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, sotto il profilo edilizio è un’opera molto più consistente di una recinzione. Esso, infatti, non è esclusivamente preordinato a recingere la proprietà, ma, soprattutto, è dotato di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale.

Muro

Cosa sono il muro di cinta e il muro di contenimento?

Tale differenza, inoltre, assume rilievo anche ai fini disciplinari. In base alle caratteristiche sopraelencate, difatti, va esclusa la riconducibilità del muro di contenimento al concetto di pertinenza, con la conseguenza della necessità del suo assoggettamento al regime concessorio. A tal riguardo, risulta anche legittima la sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione.

Allineando tali dati emerge che, in caso di dislivello derivante dall’opera dell’uomo, devono essere considerate costruzioni in senso tecnico-giuridico (rientranti nell’alveo dell’art. 873 c.c.), il terrapieno ed il relativo muro di contenimento, che lo abbiano prodotto, o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi.

Si è fatto accenno alla pertinenza, che cos’è?

Sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.

Quando si costruisce casa, o se ne ristruttura una, dunque, è bene essere preparati ed informati, in modo da poter valutare e decidere come è meglio muoversi.

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