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Edilizia

SCIA: TUTTE LE NOVITÀ DAL 2016 PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Tra le tante novità che ha riservato il decreto di semplificazione della Pubblica Amministrazione, alcune riguardano la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Certificata

Con la guida del premier Matteo Renzi, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo – in via preliminare – che propone importanti novità nel settore edilizio, in particolar modo per la SCIA. Tale decreto, 22 gennaio 2016, n.10, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 febbraio 2016, riportante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione

Che cos‘è la SCIA?

La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero un titolo abilitativo molto frequente per la realizzazione di numerosi interventi riguardanti gli immobili.

Quali novità ci sono per il 2016?

Le innovazioni vanno dall’adozione di un modello unico e standard con valenza sull’intero territorio italiano, anche telematico, alla creazione di un unico ufficio tecnico competente, all’individuazione dei casi in cui essa è concessa fino ai documenti a cui dovrà esservi allegata l’istanza. Sono tutte novità che hanno come fine ultimo quello di semplificare l’attività edilizia.

SCIA: interventi soggetti alla segnalazione.

I lavori che necessitano della SCIA sono:

  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • mutamenti di destinazione d’uso funzionale;
  • interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio e non comprese nell’ambito di applicazione dell’art.6, co.2, del Testo Unico;
  • singoli interventi strutturali non costituenti un insieme sistematico e quindi non qualificabili come opere di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare in due o più distinte unità mediante l’esecuzione di opere interne, per ottenere la fisica separazione o fusione dell’unità;
  • interventi di ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determinino volumi funzionalmente autonomi;
  • interventi per semplici modifiche prospettiche (apertura/chiusura di una o più finestre/porte);
  • interventi edilizi di variante a titoli abilitativi che non incidano su parametri urbanistici o su volumetrie, non modifichino la destinazione d’uso o la categoria edilizia e non vadano a modificare la sagoma dell’immobile;
  • interventi edilizi aventi come fine la costruzione di parcheggi al piano terra o sotto terra di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
  • interventi edilizi allo scopo di realizzare parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non intacchino i piani urbani del traffico.

È necessario precisare che la Segnalazione

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di Inizio Attività non sostituisce i nulla osta che servono in presenza di vincoli di tipo ambientale, paesaggistico e culturale: sia in quei casi in cui si ricorre alla DIA (Denuncia di Inizio Attività) in sostituzione della Super DIA, sia in caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che comportano modifiche volumetriche.

Chi presenta la SCIA e i documenti necessari?

La presentazione della SCIA dev’essere effettuata dal proprietario stesso dell’immobile o da chi ha il diritto ad effettuare gli interventi sopraccitati, come il direttore dei lavori, il progettista architettonico o strutturale, o l’impresa edile che esegue i lavori.

Quali sono i documenti necessari?

La SCIA dovrà avere in allegato:

  • autocertificazioni;
  • eventuali asseverazioni dei tecnici abilitati e degli elaborati in modo da permettere l’esecuzione delle verifiche.

Le Pubbliche Amministrazioni non potranno fare richiesta di ulteriori documenti o rischieranno una sanzione.

L’adozione di un unico modello nazionale è un’importante novità. La Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA dovrà inserire online, sul proprio portale, il modello unificato e standardizzato, indicando anche lo sportello di interlocuzione unica a cui dovrà recarsi l’interessato.

Sono previste sanzioni nel caso in cui non venga stabilito il suddetto sportello dalle Pubbliche Amministrazioni.

La SCIA potrà essere presentata anche in via telematica, con indicazioni precise, onde evitare errori. L’attività potrà iniziare il medesimo giorno della presentazione dell’istanza allo sportello unico, a meno che non siano necessarie ulteriori autorizzazioni: in questo caso, si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere la ricezione del nulla osta.

La procedura semplificata prevede che l’Amministrazione, una volta in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, se accerta eventuali violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, ha l’obbligo di adottare entro 60 giorni, invece che 30, un provvedimento di annullamento dell’attività. È compito dell’Amministrazione Pubblica trasmettere la SCIA alle altre amministrazioni interessate entro un massimo di 50 giorni, al fine di ottenere un loro parere e poter poi emettere il provvedimento di diniego.

Per quanto riguarda, invece, l’assenso all’inizio dei lavori, l’amministrazione interpellata dovrà rilasciare una ricevuta in cui saranno stabiliti i termini entro cui la stessa amministrazione dovrà emettere il proprio parere o si formerà il silenzio-assenso.

Altre novità.
  • Blocco del cantiere: può essere attuato nel caso in cui vi sia la presenza di pericoli per l’ambiente, la sicurezza, i beni culturali, il paesaggio, la salute e la difesa nazionale, oppure in presenza di false dichiarazioni.
  • Conferenza dei servizi semplificata e conferenza simultanea con riunione: la prima si tratta di uno scambio di documenti per via telematica, quindi senza riunioni fisiche; la seconda si attiva solo se strettamente necessaria. Entrambe devono rispondere entro un massimo di 5 mesi.

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