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Edilizia

Strutture pertinenziali esterne: definizioni, differenze e necessità di concessioni edilizie

Definizioni complesse, intricate, sovrapposte, che portano solo dubbi. Scopriamo quali sono le definizioni di pergolati, gazebo, verande e pergotende, mettendo l’accento sulla necessità o meno di titoli edilizi per la realizzazione di queste strutture.

Strutture

Quando si sente parlare di strutture per l’esterno, ovvero di pergolati, gazebo, pergotende e verande, bisogna sempre porre attenzione alle definizioni. Perché spesso e volentieri questi manufatti vengono confusi tra loro e descritti erroneamente.

La sentenza emessa dal Consiglio di Stato n° 306/2017, specifica in modo chiaro e univoco definizioni e limiti riguardanti queste

strutture

. In particolare, tale sentenza si sofferma sulla correlazione tra di esse e la cosiddetta “edilizia libera”. In sostanza, si precisa se per la loro realizzazione siano necessari o meno titoli e permessi che ne consentano la realizzazione in balcone, terrazzo o nel proprio giardino di casa.

Queste definizioni, quindi, risultano assolutamente importanti per capire con precisione di quale tipo di struttura si stia parlando. Nel corso dell’articolo, come noi, probabilmente anche voi vi renderete conto della complessità della materia. Ma anche di come spesso si utilizzi impropriamente un termine per definire la struttura sbagliata.

Strutture per l’esterno: il caso.

Nel caso particolare di cui si parlava in apertura, il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una proprietaria accogliendo il ricorso inoltrato contro l’ordinanza di demolizione di un pergolato.

Tale struttura si componeva di una copertura e di una chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati. I quali erano fissati tramite una struttura con sistema a occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale. Inizialmente tale struttura è stata considerata abusiva perché realizzata in assenza di titolo abilitativo, e come tale si era predisposta la demolizione.

Il nodo della questione, secondo il TAR, che aveva inizialmente respinto il ricorso, era “L’esigenza non di carattere meramente temporaneo. Con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistica”. Questo nonostante il materiale utilizzato fosse agevolmente rimovibile, poiché consistente in materiale plastico.

Il Consiglio di Stato, infine, vista la documentazione e la difficoltà nell’individuare i limiti di queste opere di limitata consistenza e di scarso impatto sul territorio, ha accolto il ricorso della proprietaria. E, in definitiva, ha classificato il manufatto come non assoggettata al rilascio di un titolo edilizio.

Le definizioni del Consiglio di Stato.

Veniamo dunque al cuore di questo articolo, ovvero le definizioni specificate dal Consiglio di Stato. Le quali dovrebbero togliere molti dubbi circa la realtà dei manufatti e i limiti entro i quali è necessaria o meno l’autorizzazione a edificarli.

Pergolati.

Secondo la sentenza poc’anzi citata, si definisce un pergolato come: “Una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi. Consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali, riuniti superiormente da elementi orizzontali. Tale da consentire il passaggio delle persone […] e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore”. Ma, attenzione, perché la definizione continua specificando che: “Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando è coperto, però, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.

Gazebo.

Differente il caso dei gazebo, che il Consiglio di Stato ha così definito (anche qui riportiamo fedelmente le parole scritte nella sentenza, per evitare ogni tipo di fraintendimento): “Una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati. Realizzata, inoltre, con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale. Talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi. Nel caso in cui sia infisso al suolo, invece, è necessario il permesso di costruire”.

Verande e pergotende.

 

Strutture

Definizioni e autorizzazioni necessarie per la realizzazione di strutture pertinenziali esterne.

Il Consiglio di Stato ha, infine, colto l’occasione per definire altri due tipi di strutture: le verande e le pergotende. Anche in questi casi le normative e i limiti di edificabilità, infatti, non erano ancora chiari e ben specificati:

  • Veranda. “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico. Chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che, all’occorrenza, si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma: richiede, quindi, il permesso di costruire”;
  • Pergotenda. “Elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Rientra dunque all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.

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