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Innovazione & Tecnologia

Impianti di riscaldamento: tutto sul corretto funzionamento e utilizzo

La sostituzione o la manutenzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento è da effettuare a sistema spento: è questo, quindi, il periodo più adatto, anche per lavori significativi. Ecco cosa prevede la legge per il corretto utilizzo, funzionamento e manutenzione di tali impianti, negli immobili residenziali.

Impianti di riscaldamento

Sembra una questione tanto lontana, quanto la stagione fredda, ma non bisogna lasciarsi ingannare. Il momento per operare sugli impianti di riscaldamento delle nostre abitazioni è proprio questo, quando non se ne ha bisogno e i sistemi sono a riposo.

Parliamo dunque di come migliorare l’efficienza energetica di casa, agendo proprio sul sistema di climatizzazione. Per assicurarsi prestazioni di un certo livello, sicuramente, è fondamentale dotarsi di apparecchi di classe energetica alta. In questo caso, quindi, si può puntare su apparecchi con tecnologia inverter. Il costo iniziale dell’acquisto sarà superiore, ma con il passare degli anni verrà abbondantemente ammortizzato, grazie al risparmio che si guadagnerà in bolletta. Inoltre, è sempre bene procedere con l’installazione di cronotermostati, valvole termostatiche (obbligatorie dal 31 dicembre 2016 nei condomini) e sfruttare gli incentivi statali per l’acquisto di una pompa di calore, che sostituisca i vecchi impianti di riscaldamento.

Secondo alcune stime, in una famiglia media, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, si userebbe oltre l’80% dell’energia consumata annualmente. Di seguito, dunque, entriamo nel merito dei principali punti per risparmiare e per il corretto utilizzo degli

impianti di riscaldamento

posseduti.

Impianto termico.

Con impianto termico si intendono tutti i sistemi tecnologici in grado di riscaldare o raffrescare gli ambienti domestici. Non rientrano in questa categoria:

  • Singoli scaldabagni;
  • Sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria, se sono installati in una singola unità immobiliare;
  • Apparecchi mobili per il riscaldamento o raffrescamento, ossia quelli non installati in modo definitivo alle pareti o al soffitto;
  • Condizionatori da finestra.
Responsabile dell’impianto.

Il responsabile dell’impianto è colui che deve preoccuparsi dell’accensione e dell’utilizzo, ma anche della mauntenzione, delle ispezioni e dei controlli che vengono effettuati sugli apparecchi. In generale egli è:

  • Il proprietario dell’impianto negli immobili di proprietà;
  • L’inquilino in caso di locazione di abitazione provvista di tali impianti;
  • L’amministratore di condominio in casi di impianti di riscaldamento centralizzati;
  • Nel caso di edifici di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato.
Manutenzione.

Assolutamente imprescindibile per il risparmio è la corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento, che consente di ridurre i consumi e, di conseguenza, la spesa relativa, oltre ad aumentare la sicurezza dell’impianto. Le operazioni di controllo devono essere effettuate con la periodicità prevista dalle caratteristiche tecniche del singolo impianto. E devono essere rispettate le tempistiche di legge, ai sensi del Decreto Manutenzione del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37. Da questi sono esclusi gli interventi di semplice manutenzione, quali, ad esempio, la pulizia dei filtri dell’aria.

Accensione e temperature.

Il periodo dell’anno in cui è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento è indicato per legge, così come il numero massimo di ore di accensione giornaliere. Questa normativa varia a seconda della zona d’Italia in cui ci troviamo. Il territorio è stato infatti suddiviso in 6 zone climatiche e in ognuna di esse vigono regolamenti differenti.

Per quanto riguarda la temperatura massima, per gli impianti di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti non deve superare:

  • I 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • I 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, quindi di raffrescamento, invece, la media delle temperature dei singoli ambienti non può essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutte le tipologie di edifici. Sottolineiamo che, di norma, per ogni grado centigrado (°C) in più, i consumi aumentano dal 5% al 10%, quindi pensateci bene prima di riscaldare oltremodo la vostra casa.

Impianti di riscaldamento

Tutto sul corretto funzionamento e sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento domestici.

Efficienza energetica e ispezioni.

Per alcune tipologie di impianti di riscaldamento, inoltre, è obbligatorio per legge anche il controllo di efficienza energetica. Deve essere eseguito obbligatoriamente in occasione delle operazioni di manutenzione maggiori. Non necessariamente, quindi, per ogni manutenzione, ma in base alla tipologia e alle caratteristiche tecniche dell’impianto. In ogni caso è obbligatorio tale controllo:

  • Alla messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;
  • Alla sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come, ad esempio, il generatore di calore;
  • Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter interferire con l’efficienza energetica dell’apparecchio.

Le ispezioni vengono effettuate da parte delle amministrazioni competenti o da parte dell’organismo da queste delegato. In genere avvengono solo sugli impianti termici di potenza termica utile non minore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW.

Sanzioni.

Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 192/05 e successive modifiche, si prevede nei confronti del:

  • Responsabile dell’impianto. “Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro”;
  • Manutentore. “L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro”.

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