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Lavori in casa

Iva al 10% per lavori edili e beni significativi

L’IVA agevolata nei lavori edili è un argomento che ha sempre generato molti dubbi a causa di una normativa complessa e poco chiara: scopriamo quali sono gli interventi per i quali si può usufruirne e cosa si intende per beni significativi.

Beni significativi

Quando sulla propria abitazione si compiono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione, bisogna porre particolare attenzione alla fattura emessa da chi ha compiuto materialmente i lavori. Molte di queste opere, infatti, rientrano, almeno per una parte della spesa, nel regime di IVA agevolata al 10%. Ma quali sono gli interventi per i quali si può fruire dell’imposta diminuita? E cosa succede quando in ballo vi sono dei cosiddetti beni significativi? Per scoprirlo vi consigliamo di guardare questo video, che tratta l’argomento in modo semplice e dettagliato.

Lavori di manutenzione ordinaria.

Il testo unico dell’edilizia inquadra con precisione ogni tipologia di lavori attuabili nella propria abitazione. In particolare, definisce come interventi di manutenzione ordinaria tutti quelli che: “Riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Rientrano, dunque, in questa categoria, i lavori di (per questi e per i successivi elenchi, riporteremo solo gli interventi più richiesti dagli italiani):

  • Sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia;
  • Sostituzione di pavimenti;
  • Tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni e verniciatura delle porte dei garage;
  • Rifacimento di intonaci interni;
  • Impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
  • Integrazione di un impianto di antenna.
Lavori di manutenzione stroardinaria.

Per manutenzione straordinaria, invece, si intendono: “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici a patto che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”. Rientrano, inoltre, anche quelli: “Atti a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”. Sono, infine, compresi anche: “Gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico”. Questo, sempre purché: “Non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, ovvero che si mantenga l’originaria destinazione d’uso ”.

Ecco, dunque, alcuni esempi di lavori di manutenzione straordinaria per i quali si può beneficiare dell’IVA al 10%:

  • Installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • Rifacimento di scale e rampe o costruzione ex novo di scale interne;
  • Interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • Recinzione dell’area privata;
  • Realizzazione nuovi impianti e installazione di una caldaia e dell’impianto termico;
  • Modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento.
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

Per tutti queste tipologie di intervento di recupero edilizio si deve applicare l’IVA ridotta al 10%, senza alcuna data di scadenza. Tale aliquota agevolata, inoltre, si applica anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti. Questi ultimi, sono quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Parliamo, ad esempio: porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni e tanti altri ancora.

L’agevolazione, infine, spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Beni significativi

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Beni significativi.

Se, però, gli interventi sopra elencati interessano l’installazione o la sostituzione di

beni significativi

, la storia cambia. Su questa tipologia di beni non si applica mai l’IVA agevolata al 10%. Per beni significativi si intendono, infatti, tutti quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione. Essi sono stati individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 29.12.1999 e sono i seguenti:

Le ultime novità.

L’aliquota agevolata si applica, dunque, soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Tramite la recente circolare 15E/2018, però, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel il citato decreto, la lista pubblicata, non è più esaustiva. In particolare, si precisa che, tra i beni significativi, fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati.

Un esempio portato dall’Agenzia, è quello delle stufe a pellet. Se esse, infatti, servono per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e/o per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie. Di conseguenza, dunque, vanno considerate come beni significativi.

Altro caso spinoso preso in esame nella circolare è quello dei sistemi illuminanti/oscuranti o protettivi. Parliamo, quindi, dell’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi sono generalmente autonomi rispetto agli infissi, dunque, il loro costo non viene contato in quello di questi ultimi. Nel caso in cui, però, tali beni siano strutturalmente integrati, allora il loro valore confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e l’IVA sul loro acquisto è sempre al 10%.

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