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Mercato Immobiliare

COMPRARE CASA COME INVESTIMENTO? ARRIVA LO SCONTO IRPEF

Il bonus riguarderà tutti gli utenti che acquistano un alloggio da affittare a canone concordato. La deduzione dal reddito sarà fino a 60mila euro per spese non superiori ai 300mila euro. Vietato locare l’immobile ai figli.

Il decreto che contiene le misure di attuazione della deduzione Irpef è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre scorso.
Il DM 8 settembre 2015 dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia da’ attuazione all’art. 21 dello Sblocca Italia. Quest’ultimo prevede uno sconto Irpef del 20% a favore di chi acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni.

Il decreto pubblicato in GU definisce dettagliatamente le modalità attuative, tutte le informazioni necessarie sui soggetti che possono usufruire delle agevolazioni, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi previsti per poter accedere alle agevolazioni.

Quando è possibile ottenere lo sconto Irpef:

La deduzione è del 20% sul prezzo d’acquisto dell’immobile, per un limite massimo di 300mila euro, ed è distribuita su un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo.
È concessa secondo i seguenti criteri:

  • acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
  • costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori;
  • acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

Requisiti necessari per accedere alla deduzione:

Il decreto, per essere attuato, prevedere le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e che tale periodo abbia carattere continuativo;
  • l’unità immobiliare medesima abbia scopo residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444;
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, pubblicato in GU n.158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione di cui all’art.18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art.3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
  • non vi siano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario;
  • accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Se siete in possesso dei requisiti sopraccitati, o se siete intenzionati ad intraprendere un progetto di questo tipo, questa sarà la vostra occasione.

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