Stiamo parlando, ovviamente, di mutuo prima casa. L’accordo, raggiunto tra l’Associazione bancaria (Abi) e le associazioni dei consumatori, prevede la sospensione delle rate per i mutui non superiori a 150mila euro per l’acquisto dell’abitazione principale. Ne posso usufruire le famiglie che si sono trovate in difficolta’ nel corso del 2009 o che hanno subito dall’inizio di quest’anno o dovessero subire nel 2010 eventi particolarmente negativi sia sul fronte della perdita di occupazione che su quello della salute.
Le condizioni per chiedere la sospensiva del pagamento delle rate sono definite. Anzitutto il reddito del titolare del mutuo non deve superare i 40mila euro annui. Questi puo’ chiedere la sospensione a causa della perdita del lavoro di natura subordinata, oppure a causa della cessazione dei rapporti di lavoro non subordinati ma coordinati e continuativi; a causa della sospensione dal lavoro o per la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; per la morte del titolare del mutuo o per l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Per sospendere il pagamento occorre presentare una domanda e la sospensione delle rate scattera’ entro 45 giorni. I moduli sono disponibili presso tutti gli sportelli. Chi presenta la domanda puo’ richiedere di saltare le rate per i mutui a tasso fisso, variabile e misto, inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, per i quali e’ stata fatta la surroga e per i mutui accollati.
Sono previste due modalita’ di interruzione dei pagamenti del mutuo. Quella totale che prevede di sospendere l’intera rata del mutuo oppure quella parziale che da’ la possibilita’ di sospendere il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi. Le seconda opzione pero’ e’ a discrezione della banca. In questo caso dopo la sospensione si riprendera’ a rimborsare il solo capitale.