E’ stata accettata dal Governo la richiesta di posticipare, causa difficoltà nella compilazione del modello, la presentazione della dichiarazione IMU a febbraio 2013.
Vediamo nel dettaglio quali immobili saranno soggetti e quali no saranno soggetti all’obbligo di presentazione.
Per le abitazioni principali è previsto l’obbligo di effettuare la dichiarazione nel caso in cui siano state effettuate variazioni dalla presentazione della dichiarazione ICI o non note al comune, ovvero:
– per immobili che abbiano goduto della riduzione d’imposta perché inagibili, inabitabili e quindi inutilizzati, immobili di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha concesso la riduzione dell’imposta, immobili che l’impresa costruttrice ha destinato alla vendita e per i fabbricati agricoli.
– per chi ha acquistato, venduto, ereditato o cambiato residenza nel corso dell’anno 2012
– per le coppie sposate che risiedono in abitazioni differenti perché dovrà essere accertato chi dei due coniugi usufruisce delle detrazioni “prima casa” e, se presenti, “figli a carico”.
– per i proprietari degli immobili affittati perché alcuni comuni prevedono imposte differenti nel caso in cui l’immobile sia libero o locato.
– per gli immobili di proprietà di soggetti IRES.
Non dovranno invece presentare la dichiarazione coloro i quali:
– non abbiano apportato modifiche all’abitazione.
– non abbiano apportato modifiche alle mappe catastali.
– usufruiscano della detrazione per figli a carico perché le informazioni necessarie sono estrapolate dall’anagrafe.
La presentazione della dichiarazione IMU potrà essere effettuata con differenti modalità:
– presso il comune dove è ubicato l’immobile.
– tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno inviata all’ufficio dei tributi del comune indicando sulla busta chiusa “Dichiarazione IMU 2012”.
– in via telematica inviandola dal proprio indirizzo e-mail purché sia posta elettronica certificata.
Sono già disponibili istruzioni per la presentazione e il modello IMU ai seguenti indirizzi:
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf
In caso di ritardata presentazione o compilazione non corretta saranno invece applicate le seguenti sanzioni:
– dal 100% al 200% dell’importo dovuto nei casi di mancata presentazione. L’importo verrà ridotto ad 1/3 se il pagamento verrà effettuato entro il termine previsto per il ricorso alle Commissioni Tributarie.
– dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta nell’eventualità che il modello sia stato erroneamente compilato. Stessa riduzione di 1/3 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro i termini.
– da 51 € a 258 € nell’ipotesi di errori che non andranno ad incidere sull’importo del tributo, per mancata restituzione dei questionari entro i 60 giorni previsti o trasmissione dei documenti richiesti.
Per la ritardata presentazione è previsto il ravvedimento, che potrà essere messo in pratica qualora venga assolto l’obbligo tributario prima dell’inizio delle verifiche ufficiali di accertamento.
La sanzione verrà così ridotta:
– 1/10 dell’importo minimo se il pagamento dell’imposta o dell’acconto avverrà entro 30 giorni dalla data della commissione.
– 1/8 del minimo se il pagamento verrà effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’inadempienza.
– 1/10 del minimo della sanzione calcolata per non aver effettuato la presentazione se però viene concretizzata entro 90 giorni.