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Proroga IMU

Per la terza volta slitta la scadenza della presentazione. Una rapida guida pratica: istruzioni per l’uso!

E’ stata accettata dal Governo la richiesta di posticipare, causa difficoltà nella compilazione del modello, la presentazione della dichiarazione IMU a febbraio 2013.

Vediamo nel dettaglio quali immobili saranno soggetti e quali no saranno soggetti all’obbligo di presentazione.

Per le abitazioni principali è previsto l’obbligo di effettuare la dichiarazione nel caso in cui siano state effettuate variazioni dalla presentazione della dichiarazione ICI o non note al comune, ovvero:

– per immobili che abbiano goduto della riduzione d’imposta perché inagibili, inabitabili e quindi inutilizzati, immobili di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha concesso la riduzione dell’imposta, immobili che l’impresa costruttrice ha destinato alla vendita e per i fabbricati agricoli.

– per chi ha acquistato, venduto, ereditato o cambiato residenza nel corso dell’anno 2012

– per le coppie sposate che risiedono in abitazioni differenti perché dovrà essere accertato chi dei due coniugi usufruisce delle detrazioni “prima casa” e, se presenti, “figli a carico”.

– per i proprietari degli immobili affittati perché alcuni comuni prevedono imposte differenti nel caso in cui l’immobile sia libero o locato.

– per gli immobili di proprietà di soggetti IRES.

Non dovranno invece presentare la dichiarazione coloro i quali:

– non abbiano apportato modifiche all’abitazione.

– non abbiano apportato modifiche alle mappe catastali.

– usufruiscano della detrazione per figli a carico perché le informazioni necessarie sono estrapolate dall’anagrafe.

La presentazione della dichiarazione IMU potrà essere effettuata con differenti modalità:

– presso il comune dove è ubicato l’immobile.

– tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno inviata all’ufficio dei tributi del comune indicando sulla busta chiusa “Dichiarazione IMU 2012”.

– in via telematica inviandola dal proprio indirizzo e-mail purché sia posta elettronica certificata.

Sono già disponibili istruzioni per la presentazione e il modello IMU ai seguenti indirizzi:

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf

In caso di ritardata presentazione o compilazione non corretta saranno invece applicate le seguenti sanzioni:

– dal 100% al 200% dell’importo dovuto nei casi di mancata presentazione. L’importo verrà ridotto ad 1/3 se il pagamento verrà effettuato entro il termine previsto per il ricorso alle Commissioni Tributarie.

– dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta nell’eventualità che il modello sia stato erroneamente compilato. Stessa riduzione di 1/3 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro i termini.

– da 51 € a 258 € nell’ipotesi di errori che non andranno ad incidere sull’importo del tributo, per mancata restituzione dei questionari entro i 60 giorni previsti o trasmissione dei documenti richiesti.

Per la ritardata presentazione è previsto il ravvedimento, che potrà essere messo in pratica qualora venga assolto l’obbligo tributario prima dell’inizio delle verifiche ufficiali di accertamento.

La sanzione verrà così ridotta:

– 1/10 dell’importo minimo se il pagamento dell’imposta o dell’acconto avverrà entro 30 giorni dalla data della commissione.

– 1/8 del minimo se il pagamento verrà effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’inadempienza.

– 1/10 del minimo della sanzione calcolata per non aver effettuato la presentazione se però viene concretizzata entro 90 giorni.

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