Molte famiglie italiane negli anni passati hanno acceso un mutuo di 20 o 30 anni per comprare una casa, senza sospettare l’arrivo della profonda crisi che ha scosso l’economia generale del nostro Paese. Molti di questi stessi nuclei famigliari ora si trovano a fare i conti con difficoltà e problematiche insite nella situazione di crisi lavorativa ed economica in cui verte il nostro Paese. Alcuni hanno perso il lavoro, o magari i figli, ormai cresciuti e disoccupati, non riescono a raggiungere uno stato di indipendenza economica. Tutti questi fattori uniti ad altri eventi improvvisi che possono colpire ogni nucleo familiare, come la perdita o la grave malattia di un componente, possono rendere momentaneamente insostenibile il pagamento della rata mensile del mutuo.
Sicuramente non tutti sanno che la sospensione rata muto è una possibilità concreta e praticabile nel rispetto di determinate condizioni. La legge e l’Abi lo consentono anche grazie alle disposizioni del Governo e alla copertura del Fondo Gasparrini, fondo di solidarietà per i mutui prima casa recentemente rifinanziato con nuovi 20 milioni di euro per il 2014 e altri 20 milioni di euro previsti per il 2015.
Il fondo ha proprio l’obiettivo di aiutare le famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica e permette ai titolari di un mutuo prima casa di sospendere il pagamento delle rate mensili per un massimo di 18 mesi. E’ possibile sospendere per intero sia la rata che gli interessi, che quindi resteranno uguali al momento della ripresa del pagamento; oppure sospendere solamente il pagamento del capitale continuando a pagare gli interessi e in questo caso poi si riprenderà la restituzione del prestito pagando solamente il restante capitale.

Quando è possibile sospendere la rata del mutuo.
Prima di tutto la sospensione è possibile solo per mutui accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa. Inoltre, altri requisiti fondamentali per poter usufruire della sospensione del piano di ammortamento, che in ogni caso deve essere in atto da almeno 1 anno, riguardano il reddito ISEE del titolare del mutuo, che non deve superare i 30.000 euro; e l’importo del prestito, che non deve essere superiore a 250.000 euro.
Soddisfatti questi requisiti, la sospensione delle rate del mutuo è prevista in caso di:
– Decesso dell’intestatario;
– Perdita del lavoro subordinato del mutuatario per periodi minimi di 30 giorni: sono esclusi i casi di cessazione consensuale del rapporto lavorativo, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso di dismissione del lavoratore senza giusta causa, oppure se nel momento in cui viene presentata la richiesta il mutuatario si trova in stato di disoccupazione;
– Perdita del lavoro parasubordinato di cui all’art. 409 n.3 del codice civile, quindi nel caso di cessazione di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato, anche in questo caso non si ha diritto alla sospensione se i rapporti di lavoro si sono interrotti consensualmente o in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa, in caso di dismissione del mutuatario non per giusta causa, o se è presente lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della richiesta; – Sopravvenuta impossibilità al lavoro del titolare del prestito: per quest’ultima condizione di non autosufficienza si intende il caso i cui sopraggiunga una condizione di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Naturalmente gli eventi straordinari devono necessariamente essersi verificati dopo la stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni precedenti la richiesta di sospensione.
Se il mutuo è cointestato è sufficiente che anche uno solo dei mutuatari si trovi in una delle suddette condizioni, inoltre il fatto di aver già usufruito di altre sospensioni in passato non esclude la possibilità di essere ammessi di nuovo al beneficio della sospensione del pagamento, purchè il periodo complessivo di sospensione non superi i 18 mesi.

Cosa fare per sospendere la restituzione del prestito.
Per ottenere la sospensione della rata del mutuo è necessario presentare la richiesta alla banca in cui si è acceso il prestito. E’ possibile scaricare i moduli e la documentazione necessaria su www.dt.tesoro.it e su www.consap.it, ma ormai quasi tutte le banche pubblicano i moduli per fare domanda online. Saranno necessari almeno 45 giorni per ottenere il responso ed attuare l’eventuale sospensione del pagamento delle rate.
Sarà poi la banca ad esaminare la richiesta, verificandone la regolarità formale, e ad inoltrarla alla Consap, responsabile della gestione del Fondo, che si occuperà di dare all’istituto di credito il via libera o meno alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La sospensione non comporta per il mutuatario nessuna commissione o spesa istruttoria e non necessita nemmeno di ulteriori garanzie. Infatti a sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante i mesi di sospensione, sarà il Fondo di solidarietà, ripagando alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo, esclusa la componente di spread.

Casi in cui non è possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
In alcuni casi non è possibile richiedere la sospensione del piano di ammortamento del prestito:
Nel caso in cui si sia accumulato un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni consecutivi, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, o sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
Nel caso in cui il titolare abbia goduto di agevolazioni pubbliche;
Nel caso in cui il mutuo sia servito ad acquistare un immobile di lusso, quindi appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9
Nel caso in cui sia già prevista un’assicurazione contro il riscontro il rischio che si verifichino tali eventi straordinari.

Come evitare le conseguenze critiche della sospensione
Quando si ottiene la sospensione del pagamento delle rate del mutuo è necessario prestare la massima attenzione e verificare con la banca le modalità di calcolo degli interessi, per evitare il rischio di trasformare quello che dovrebbe essere un aiuto per l’economia familiare in un ulteriore danno. Infatti la normativa che dovrebbe regolamentare la sospensione del pagamento delle rate non stabilisce i criteri di calcolo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione e la libera interpretazione degli istituti di credito raramente va a favore del mutuatario. Nel periodo di sospensione del pagamento, il capitale iniziale continua a produrre inesorabilmente interessi e il tasso mutui viene calcolato in base al debito congelato nel momento della sospensione. Quindi, per fare un esempio pratico, nel caso di un mutuo da 100.000 euro a tasso fisso del 5% con rate di 660 euro al mese, sospendendo il pagamento per un anno per un totale di 8.000 euro ci si troverà a pagare circa 5.000 euro in più. Il costo eccessivamente caro della sospensione metterebbe la famiglia già in difficoltà in una situazione ancora più precaria, aumentando il rischio di non riuscire poi a riprendere il pagamento delle rate.
Proprio per evitare che si verifichi questa eventualità, la regolamentazione della sospensione del mutuo e della successiva ripresa del pagamento delle rate con relativi interessi è compito dell’ABF, Arbitro Bancario Finanziario, che ha stabilito con assoluta chiarezza e inequivocabilità che nel momento in cui il pagamento delle rate viene sospeso, gli interessi da corrispondere alla banca devono essere calcolati solo ed esclusivamente sulle quote capitale delle rate sospese e non sull’intero capitale residuo del mutuo. Quindi è fondamentale tenere gli occhi aperti e verificare che gli interessi addebitati dopo la sospensione vengano calcolati nel modo corretto.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle irregolarità, l’Abf prevede la possibilità di fare un reclamo scritto all’istituto bancario per richiedere il corretto ricalcolo degli interessi dovuti secondo la Decisione Numero 3257 di ABF. Se il problema non viene risolto è poi possibile procedere direttamente con il ricorso al Collegio ABF di competenza.
Il Fondo di Solidarietà è un vero e proprio strumento di welfare che ha già sostenuto migliaia di famiglie: basti pensare che solo nel periodo che va da maggio 2013 a gennaio 2014 sono state sospese rate per un miliardo di euro dando respiro a 10.350 famiglie. Grazie alla Legge di Stabilità il Fondo è stato rifinanziato per 40 milioni di euro e sarà operativo ancora per tutto il 2014 e per il 2015. Come sostiene ABI si tratta di “Soluzioni e risvolti positivi, nel perdurare della crisi che solo attraverso la collaborazione e l’impegno congiunto con Istituzioni e Consumatori è stato fin qui possibile individuare, adottando le misure più idonee a sostegno delle famiglie nell’accesso al credito e nella sostenibilità delle rate. In particolare, la sospensione delle rate dei mutui in caso di difficoltà, iniziativa che ancora oggi rimane l’unica al mondo”.