Seguici sui social

Norme, leggi e Bonus Fiscali

AFFITTI A CANONE CONCORDATO, LA MINI-RIFORMA ALLARGA IL BACINO D’UTENZA

Sarà possibile stipulare questo particolare tipo di contratto di locazione anche nei comuni non ad alta tensione abitativa, utilizzare la tipologia 3+2 anni e affittare a studenti universitari, di Master e di altri Corsi di Alta Formazione.

Fin da quando è stato introdotto la tipologia di contratto di affitto a canone concordato è sempre stata considerata una delle più vantaggiose sia per i proprietari, che potevano usufruire di numerosi sgravi fiscali, sia per gli inquilini, che avevano la possibilità di ottenere un canone decisamente più basso rispetto ai prezzi medi di mercato per la tipologia di immobile particolare. Ma proprio per il fatto di essere decisamente vantaggioso, questo tipo di contratto, è sempre stato soggetto a forti e numerose restrizioni: in primis quella secondo cui era possibile stipularlo solo nei comuni ad alta densità abitativa.

Già dal 2017 però sono state rese attive diverse disposizioni che allargano notevolemente le strette maglie della normativa che limitava fortemente l’uso di questa tipologia di locazione. Vediamo dunque quali sono le novità e nuovi vantaggi che questa mini-riforma del 2017 ha portato sia per i proprietari che scelgono l’affitto a canone concordato, sia per i futuri inquilini.

Affitto a canone concordato.

Si tratta sostanzialmente di una revisione portata dal Decreto del 16 Gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che da quest’anno fa dunque riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 Marzo 2017: grazie a questo aggiornamento sono state introdotte numerose novità.

Il primo grande cambiamento portato dal nuovo decreto estende la possibilità di stipulare contratti a canone concordato a tutti i comuni d’Italia, anche a quelli dove non vi è “alta tensione abitativa”; inoltre, vi è ora la possibilità di locare a canone concordato anche con la formula 3+2 anni. In questo modo si è allargato esponenzialmente il bacino dei possibili utenti.

Oltre ad allegare al decreto i fac-simile dei nuovi modelli di contratto per la locazione a canone conrcordato, sono stati rivisti i “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato” e numerose sono le novità riguardanti i contratti di locazione transitori e i contratti di locazione per studenti universitari.

Affitto trasnitorio: da quest’anno, dunque, per i contratti di durate inferiore ai 30 giorni, è prevista la libera contrattazione tra le parti di numerosi aspetti, compreso il canone d’affitto, che dovrà però essere fissato entro una fascia di oscillazione concordata secondo gli accordi locali, che veranno pattuiti, come di consueto, tra le rappresentanze dei proprietari di immobili e i sindazati degli inquilini.

Affitto per studenti fuori sede: in primo luogo si è aperta anche agli inquilini che seguono Master o Corsi di Alta Formazione la possibilità di rientrare nel bacino d’utenza degli studenti universitari che possono stipulare questo tipo di contratto a canone concordato, che si estende quindi anche a zone e comuni che ospitano istituzioni che erogano questo tipo di servizio e di istruzione. Mediante la cedolare secca, inoltre, è possibile, fino al 31 dicembre 2017, sfruttare l’aliquota ridotta al 10% per contratti transitori, oltre che ai contratti 3+2 a canone concordato e a quelli stipulati per l’affitto a studenti fuori sede, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 47/2014. A partire dal 2018, invece, l’aliquota passerà al 15%, salo proroghe future.

mycase notizie, video e servizi immobiliari

Agevolazioni fiscali per contratti di locazione.

Le agevolazioni previste nel Decreto riguardano la tassazione del reddito da locazione. Nello specifico si legge che il reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30%, a condizione però che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione in oggetto vengano indicati:

  • Gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
  • L’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;
  • Il Comune di ubicazione dello stesso fabbricato.

Per Imu e Tasi 2017 sugli immobili affittati con contratto di locazione a canone concordato, è previsto che l’aliquota venga determinata applicando quella stabilita dal comune con riduzione del 75%.

Commenti

Le notizie più lette