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Affitto: la procedura di sfratto per finita locazione

Trovare degli inquilini “per bene” non è semplice. Come funziona la procedura di sfratto? E che misure bisogna adottare se l’inquilino non vuol lasciare l’immobile?

Sfratto

La procedura di sfratto, spesso, risulta essere un iter piuttosto lungo e frustrante per un locatore che vuole rimettere sul mercato degli affitti il suo immobile. Questo procedimento è disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 657 e seguenti.

Prima di procedere, è bene specificare che lo

sfratto

è il provvedimento tramite cui il giudice impone all’inquilino di lasciare l’appartamento e di riconsegnarlo al legittimo proprietario. Nel caso in cui l’inquilino non lasci spontaneamente l’appartamento dopo la ricezione dell’ordine imposto dal giudice, si può ricorrere all’esecuzione forzata. Ad essa può far seguito l’intervento dell’ufficiale giudiziario accompagnato e, in caso di resistenza, dalle forze dell’ordine.

Il nostro ordinamento prevede due principali ipotesi di sfratto: quello per finita locazione e quello per morosità. Oggi, ci soffermeremo sulla prima tipologia.

Sfratto per finita locazione: di cosa si tratta?

Ai sensi dell’art.657 del codice di procedura civile, lo sfratto per finita locazione è intimato “dopo la scadenza del contratto di locazione”. Nel dettaglio, la procedura ha inizio con l’intimazione da parte del locatore di lasciare libero l’immobile, con conseguente citazione del conduttore per riceverne la convalida. Nella citazione è assolutamente necessario inserire un avvertimento al convenuto che, in caso di mancata comparizione o mancata opposizione, il giudice provvederà ad effettuare lo sfratto.

Il codice prevede anche che tra il giorno della citazione e quello dell’udienza non debbano intercorrere meno di 20 giorni liberi. Inoltre, entrambe le parti si devono costituire in giudizio tramite il deposito dell’intimazione con relativa notifica.

Inquilino che non lascia l’immobile: come procedere?

Se l’inquilino non sgombera l’appartamento nei tempi fissati dal giudice, il locatore può fare richiesta di un indennizzo per i canoni d’affitto non pagati e i danni subiti. In questo modo può evitare perdite di tempo, nonché di potenziali clienti.

A tal proposito, esiste l’art.614 bis del Codice Civile, il quale prevede il risarcimento del danno concreto (e quindi i canoni arretrati con gli interessi). Una quota aggiunta ad un ulteriore importo dovuto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziario. Entrano, così, in gioco le cosiddette misure di coercizione indiretta, le quali avrebbero la funzione di spingere il soggetto debitore ad effettuare volontariamente l’abbandono dell’immobile. Questo grazie alla maturata consapevolezza che più passa il tempo e più cresce il debito da risarcire.

Sfratto

Scopriamo l’iter burocratico per sfrattare un inquilino in affitto.

Quando si può applicare la coercizione indiretta?

Tale misura può essere applicata anche alla procedura di sfratto per finita locazione. Questo è quanto stabilito da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 15/12/2015, l’inquilino, infatti, è stato condannato a pagare le spese della causa più un importo pari a 50 euro per ogni giorno di mancato o ritardato abbandono dell’abitazione.

Inoltre, il provvedimento del giudice permette al creditore di procedere con l’esecuzione forzata e con un eventuale pignoramento dei beni del debitore quali conto corrente, stipendio/pensione, ecc. Al fine di recuperare i canoni arretrati e le sanzioni per la ritardata consegna dell’appartamento.

Cosa succede se l’inquilino è nullatenente?

In caso di inquilino nullatenente le misure coercitive potrebbero non avere effetti deterrenti, a patto che il debitore sia effettivamente privo di beni intestati per il resto della sua vita. Il codice civile, infatti, stabilisce che ogni persona è responsabile, per i debiti da questi contratti, con tutti i propri beni, presenti e futuri. Quindi, il soggetto con la pendenza non potrà mai possedere alcun tipo di bene, non solo in caso di acquisto, ma anche in casi di donazioni o eredità.

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