Il famigerato addebito del canone Rai 2016 nella bolletta della luce è ufficialmente realtà: la nuova modalità di pagamento è diventata pienamente attiva in seguito alla circolare n° 29/E del 21 Giugno scorso, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Come tutti sanno, da quest’anno, la Legge di Stabilità 2016, ha previsto l’inserimento del canone direttamente nella bolletta dell’energia elettrica,riducendone l’importo a 100 € annui, con l’obiettivo di far pagare a tutti gli usufruenti il dovuto.
Con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sono stati specificati molti punti ancora poco chiari e con essi è stata stilata una lista di “situazioni particolari” che possono presentarsi per il solo primo anno di addebito, in quanto per il futuro si presuppone l’assimilazione delle nuove modalità di pagamento.
Chi deve pagare il canone.
Riassumiamo in breve la normativa: il canone Rai è l’imposta che si paga per la detenzione di un apparecchio televisivo, a prescindere dall’utilizzo che se ne fa. Ma qui nasceva già il primo dubbio: come comportarsi in caso di possesso di computer, tablet o smartphone, su molti dei quali è possibile guardare i vari canali TV? È arrivata, con la circolare, la precisazione in merito: tutti gli apparecchi tecnologici, esclusi quelli televisivi, non possono essere considerati come tali, di conseguenza, su di essi, non si paga l’imposta.
A pagare il canone Rai è chiunque possegga uno o più apparecchi televisivi, ma la detenzione, da quest’anno, si presume dall’esistenza nell’abitazione di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica, di conseguenza per ogni contratto intestato a un componente di un nucleo familiare, si paga un canone Rai differente: se, ad esempio, due coniugi hanno residenze diverse e di conseguenza due utenze elettriche, una intestata al marito e una alla moglie, significa che sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone Rai è dovuto per ciascuna di esse. Con la circolare n° 29/E si precisa che in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto elettrico è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24, con scadenza, solo per l’anno 2016, al 31 ottobre 2016.
L’Agenzia dell’Entrate ha poi precisato, come ci si aspettava, che il canone è dovuto una sola volta:
- In relazione al possesso di più apparecchi televisivi, anche se detenuti da soggetti diversi, ma appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
- E soprattutto, in relazione al possesso di immobili residenziali, oltre a quello adibito a prima casa, si paga, cioè, solo per l’abitazione principale; a meno che, un immobile posseduto, non sia concesso in locazione, in questo caso, è l’inquilino tenuto al pagamento dell’imposta.
- L’inquilino non è tenuto, invece, al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto, solo se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone.
Dichiarazione di non detenzione.
Chi non è in possesso di apparecchi televisivi ha avuto tempo fino al 16 Maggio per presentare una dichiarazione di non detenzione della TV, per fruire dell’esonero dal pagamento del canone. L’Agenzia delle Entrate, con la sua circolare, ha definito le successive scadenze per presentare la suddetta dichiarazione, per i particolari in merito alla dichiarazione e alla sua compilazione vi rimandiamo alla seconda parte di questo nostro articolo:
- Dal 17 Maggio al 30 Giugno 2016: la dichiarazione in tal caso ha effetto per il canone dovuto per il semestre Luglio-Dicembre 2016;
- Dal 1° Luglio 2016 al 31 Gennaio 2017: la dichiarazione avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Dal 2017 le scadenze da ricordare ricorreranno sempre nelle medesime date:
- Dichiarazione presentata dal 1° Febbraio al 30 Giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- Dichiarazione presentata dal 1° Luglio al 31 Gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

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Casi particolari per il primo anno di addebito.
Nella circolare n° 29/E, dicevamo in apertura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni casi dubbi, che sono sorti per il primo anno di applicazione del canone in bolletta, vediamo quelli più comuni o spinosi:
- Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1/2016 ed entro il 30/09/2016: si applica il canone dalla rata del mese di attivazione;
- Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10/2016: si applica il canone dal mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente c‘è ancora una fornitura attiva;
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura residente riattivata nell’anno: non si addebita il canone;
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016: si applica l’intero canone del 2016;
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016: si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente c‘è ancora una fornitura attiva;
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09/2016: si applica il canone per l’intero anno 2016;
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016: si applica il canone per l’intero anno 2016;
- Contribuente con una fornitura residente attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da residente a non residente: il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente.