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APE: Nuova normativa in vigore dal 1° luglio 2015

E’ in arrivo una vera e propria rivoluzione riguardo alle certificazioni energetiche che dal 1° luglio uniformerà per tutto il territorio nazionale i criteri per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Tra meno di un mese entrerà in vigore la nuova normativa che introdurrà importanti novità per quanto riguarda l’APE, Attestato di Prestazione Energetica. Si tratta del decreto attuativo dell’articolo 5 del dl del fare, che entrerà in vigore a luglio e che va ad aggiornare il d.lgs 192/2005 che ha introdotto il concetto di certificazione energetica in Italia. Lo scopo è quello di rendere maggiormente omogenea e coordinata l’applicazione delle norme per il rilascio dell’APE su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo decreto si applicherà anche alle Regioni e provincie autonome, che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/ue, sulla prestazione energetica degli edifici, che dal 2013 definiva un nuovo quadro legislativo riguardante i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche. Con la nuova normativa, la cui bozza è stata aggiornata il 27 maggio scorso, le linee guida saranno valide per tutta l’Italia, il certificato diventerà nazionale e le Regioni avranno due anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici vanno a definire criteri generali, nuovi metodi di calcolo affini alla metodologia europea, la classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, le procedure amministrative, nuovi format e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica, i requisiti minimi da rispettare per gli edifici di nuova costruzione, oppure soggetti ad importanti interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

Il nuovo APE dovrà contenere l’indice di prestazione energetica riferito all’intero edificio, la qualità energetica del fabbricato in cui è collocata l’unità immobiliare, le emissioni di anidride carbonica e la quantità di energia esportata. Le classi energetiche non saranno più 7 ma 10, con una gamma che va dall’A4 alla G, e il certificato avrà una validità di 10 anni. La valutazione delle prestazioni energetiche sarà basata su un criterio relativo e non assoluto, ovvero l’edificio reale verrà confrontato con lo stesso edificio, dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite per legge. In sostanza l’edificio di riferimento presenterà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso identici all’edificio reale, mentre saranno determinate in base alla legge le caratteristiche termiche e i parametri energetici di riferimento.
Vanno a determinare l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la classe tutti i servizi presenti nell’edificio stesso: climatizzazione invernale ed estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione. I limiti tra le classi di efficienza energetica dipenderanno dall’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento e non più dal fattore di forma dell’edificio, quindi ogni edificio presenterà la sua scala. L’unità di misura dell’indice di prestazione rimane il kwh/mq di superficie.

Lo scopo della legge, oltre all’omologazione dei criteri per l’efficienza energetica a livello nazionale, è quello di definire con maggior chiarezza i consumi energetici permettendo all’utente una miglior individuazione del consumo totale di energia e della quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.

L’APE quindi cambierà sia per quanto riguarda il format, che i contenuti, con nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Inoltre entrerà in vigore anche la parte 3 delle uni ts 11300:2010, che va a definire le procedure per la valutazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva.

Il decreto attuativo riguarda sia gli edifici pubblici che privati di nuova costruzione oppure esistenti sottoposti a ristrutturazione e introduce quattro tipologie di interventi, ognuna caratterizzata da differenti prescrizioni specifiche, a seconda della percentuale di superficie disperdente dell’involucro interessata e dell’eventuale coinvolgimento dell’impianto termico. Nel decreto compare per la prima volta una definizione tecnica di “edificio a energia quasi zero” e sono previsti requisiti minimi sempre più ristretti che andranno aggiornati almeno ogni 5 anni e che prevedono che dal 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad importanti opere di ristrutturazione dovranno essere ad energia quasi zero.

Questa nuova certificazione permetterà di avere un quadro molto più realistico degli effettivi consumi di un edificio o di un’unità immobiliare, proseguendo un processo iniziato nel 2005 con l’introduzione in Italia della certificazione energetica che non è mai stata completamente recepita.

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