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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Approvato dalla Camera il decreto «del Fare»

Approvato in via definitiva il nuovo decreto «del Fare», ecco le novità in materia di edilizia privata contenute nell’art.30 della legge (e art.39 per l’autorizzazione paesaggistica)

Le novità che riguardano l’edilizia privata sono molte e riguardano in particolare la Scia, il Permesso di costruire, il Certificato di agibilità e le distanze tra fabbricati. Approvati inoltre anche l’accesso per i professionisti al Fondo centrale di garanzia per le Pmi e l’indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione che, in caso di conclusione del procedimento oltre il termine di chiusura, è obbligata a corrispondere al privato 30 euro al giorno, cifra che non potrà superare complessivamente i 2000 euro.

Distanze tra fabbricati e destinazione aree verdi nelle province autonome
Le regioni e le province autonome possono prevedere deroghe rispetto al DM 1444/68, che, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. In fase di revisione o di definizione di strumenti urbanistici, ed in deroga al decreto, esse possono dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile.

Autorizzazione paesaggistica
Modificato il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione, l’efficacia quinquennale del nulla osta paesaggistico viene estesa a tutta la durata dei medesimi lavori.

Silenzio-rifiuto nel permesso di costruire
Un’altra novità introdotta dal Fare, riguarda il silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti a vincolo. In caso di rifiuto dell’atto di assenso, trascorsi nel silenzio i 30 giorni (a partire dal rilascio dell’atto da parte dell’amministrazione competente) per l’adozione del provvedimento conclusivo, l’istanza si intende respinta.
Trascorsi quindi, i 30 giorni, il rifiuto rimane, ma il responsabile del procedimento è obbligato a trasmettere al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui questo è iscritto agli atti. Tale comunicazione deve inoltre esplicitare il termine ed indicare l’autorità cui è possibile ricorrere. Il punto di forza di questo provvedimento si basa dunque sul dare certezza nei tempi di risposta. La legge prescrive anche che il procedimento sia sempre concluso con un atto espresso, come già indicato dalla legge 241/1990.

Conferenza di servizi non obbligatoria
Riguardo il permesso di costruire, non vige più l’obbligo di indizione di una conferenza di servizi se il vincolo compete ad un’amministrazione che non è quella comunale. Secondo il nuovo comma 9 dell’art. 20 del TUE, modificato dalla legge del Fare, l’atto di assenso può essere eventualmente acquisito in conferenza di servizi.

Acquisizione atti di assenso allo Sportello unico per Scia e Cil
Per quanto riguarda gli interventi edilizi soggetti a Scia e alla Cil, l’interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio, prima della presentazione della segnalazione o della comunicazione. I lavori, però, possono essere avviati solo dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell’avvenuta acquisizione degli atti o dell’esito positivo della conferenza di servizi. L’amministrazione deve dare comunicazione dell’avvenuta acquisizione entro 60 giorni dalla richiesta.

Le variazioni di sagoma verranno gestite da Scia
Gli interventi edilizi sottoposti ad una modifica della sagoma ma non del volume saranno soggetti a Scia e non più al Permesso di costruire. Nessun cambiamento per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal Dlgs 42/2004 che comportano modifiche della sagoma e del volume: questi continuano ad essere autorizzati attraverso PdC.

Nei centri storici decidono i Comuni
Saranno i Comuni a decidere, dove potrà essere presentata una Scia in caso di interventi che comportino una modifica della sagoma (ma non del volume), nelle zone omogenee “A” del piano regolatore. Entro il 30 giugno 2014 – e non più 31 dicembre 2013 – i Comuni dovranno adottare una deliberazione con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Per i Comuni inadempienti è previsto l’intervento di un commissario del ministero delle Infrastrutture, che adotta la deliberazione, sempre che nel frattempo non vi sia un «intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente». Come segnalato nei dossier del Fare: «non appare chiara la normativa vigente cui fa riferimento la norma relativamente ai termini per l’intervento sostitutivo della regione».
Nelle restanti aree delle zone “A”, al di fuori di quelle individuate dai Comuni, gli interventi autorizzabili con Scia, non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nel frattempo per chi avesse necessità di presentare modifiche alla sagoma durante il periodo transitorio, finché i Comuni non avranno adottato le deliberazioni richieste, in tutte le zone omogenee “A”, si farà riferimento al PdC.

Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere chiesto anche per singoli edifici o porzioni della costruzione e per singole unità immobiliari, purché le opere strutturali connesse siano terminate e collaudate, siano stati collaudati gli impianti delle parti comuni e le relative opere di urbanizzazione primaria.

Proroga dei termini di inizio e fine lavori e nelle convenzioni di lottizzazione
Viene stabilità la possibilità di proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate d’inizio attività e delle super-dia, salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato,
La proroga riguarda i termini, così come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge, purché non siano già decorsi al momento della comunicazione da parte dell’interessato. Altra condizione fondamentale: al momento della comunicazione dell’interessato i titoli abilitativi non devono essere in contrasto con gli eventuali nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.
Prorogati di 3 anni anche i termini di validità e di inizio e fine dei lavori delle convenzioni di lottizzazione (legge 1150/42) stipulate entro il 31 dicembre 2012.

Fonte:www.professionearchitetto.it

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