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Norme, leggi e Bonus Fiscali

ARRIVA IL BONUS MOBILI 2016: ECCO TUTTI I DETTAGLI E LE NOVITÀ

Che cos’è il Bonus Mobili? Di che si tratta e chi può usufruirne? Non è un’agevolazione nuova alle nostre orecchie, ma ecco tutte le informazioni utili, le procedure per richiederlo e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Il Bonus Mobili è stato introdotto nel 2013 con il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, al fine di dare la possibilità a chi effettua opere di ristrutturazione della casa di detrarre il 50% sul relativo acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, che andranno divisi in dieci quote annuali di pari importo . Questa detrazione va in aggiunta a quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio – la cosiddetta detrazione al 50%.
Sostanzialmente, per ogni unità immobiliare si potrà considerare ai fini delle detrazioni un tetto massimo di spesa per opere di ristrutturazione pari a 96.000 euro e, in più, un’ulteriore spesa di 10.000 euro per i mobili.
È opportuno precisare, però, che le due detrazioni sono indipendenti l’una dall’altra, con proprie norme e disposizioni.

Quali interventi edilizi accedono al Bonus Mobili?

Il Bonus Mobili può essere goduto solo in alcuni casi: non tutti i lavori che accedono alla detrazione sulle ristrutturazioni (detrazione 50%) sono validi, par condicio, per il bonus.

La circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 ha specificato le categorie d’intervento valide. Vediamo quali:

  • Manutenzione ordinaria, solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali;
  • Manutenzione straordinaria, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali;
  • Restauro e risanamento conservativo, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali;
  • Ristrutturazione edilizia, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali;
  • Interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi edifici eseguiti da imprese che prevedano entro sei mesi da termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Tutti gli interventi che non rientrano nei requisiti sopraccitati non sono, quindi, validi per il Bonus Mobili, ma ciò non li esclude dal beneficiare della detrazione al 50%.

Non sono presupposto al Bonus Mobili nemmeno quei lavori riguardanti la detrazione al risparmio energetico (65%) anche nel caso in cui questi rientrino in una delle categorie sopraccitate. Infatti, il bonus mobili è collegato soltanto alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie (50%).

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione su parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, fruenti pro-quota della relativa detrazione, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con fine di arredo della propria unità immobiliare. In questi casi, i mobili e gli elettrodomestici saranno acquistati per le parti comuni, quali: guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi ecc.

Quali sono i beni destinati al Bonus Mobili?

Il bonus riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni). L’acquisto è agevolato anche in caso di elettrodomestici privi di etichetta energetica, a patto che non ne sia previsto l’obbligo.

Non accedono all’incentivo i beni usati, mentre rientrano nel bonus i mobili realizzati su misura da artigiani specializzati.
Con la circolare 29/E del 18 settembre 2013 rientrano nella detrazione: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che siano un necessario complemento d’arredo dell’immobile interessato.
Sempre nella stessa circolare sono citati: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Non c’è alcuna differenza tra elementi ad incasso o free standing, gli elettrodomestici mantengono la loro detrazione.

Non sono, invece, ammesse porte interne, pavimentazioni, tende e tendaggi e tutti gli altri elementi di arredo.

Si può accedere al bonus anche nel caso in cui l’oggetto di ristrutturazione sia il bagno e si voglia acquistare un nuovo tavolo per la cucina.

Tra le spese da detrarre si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Quando vanno pagati mobili ed elettrodomestici soggetti al bonus?

Le spese vanno saldate successivamente alla data di inizio del lavori di ristrutturazione. Tale data potrà essere comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Se, però, non sono necessarie alcun tipo di abilitazioni o comunicazioni in Comune, si può far fede sulla data scritta sulla comunicazione all’ASL, sempre se obbligatoria.
In alternativa si può stilate un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è necessario che i lavori di ristrutturazione siano pagati prima di mobili ed elettrodomestici.

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Quante volte è possibile usufruire del bonus?

L’ammontare complessivo dovrà essere di 10.000 euro, calcolato considerando le spese sostenute nell’intero arco temporale compreso fra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015, anche in caso di successivi e distinti interventi edilizi su un’unità immobiliare.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà più di un riconoscimento sul Bonus Mobili. L’importo massimo sarà riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di lavori.

Come si richiede il bonus.
Basterà indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, gli estremi catastali dell’immobile e le spese da detrarre, a patto che si conservino i seguenti documenti per eventuali controlli:

  • titolo abilitativi o comunicazione dei lavori edili effettuata in Comune o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • fatture;
  • ricevute dei pagamenti.

I pagamenti dei mobili e degli elettrodomestici possono essere effettuati: tramite bonifico bancario o postale con le stesse modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; con carta di credito o bancomat.
La documentazione attestante l’effettivo pagamento è costituita da:

  • ricevuta di avvenuta transazione;
  • documentazione di addebito sul conto corrente.
    La data del pagamento sarà verificata sul giorno di utilizzo della carta, così come dalla ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito su c.c. del titolare stesso.

Non è, invece, consentito il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi.

Si può beneficiare del bonus anche con pagamenti a rate con finanziamento: la società di finanziamento deve effettuare il pagamento dei mobili con bonifico bancario o postale apposito per le detrazioni fiscali, contenente i seguenti dati: codice fiscale del beneficiario, numero partita IVA o codice fiscali del soggetto fornitore dei mobili, indicazione del tipo di detrazione di cui si vuole usufruire.

Per quanto riguarda i mobili acquistati all’estero, se il venditore non è residente in Italia ma possiede un conto corrente nel nostro Paese, la ritenuta d’acconto sui bonifici per detrazioni va comunque applicata.
Se, invece, il soggetto non residente in Italia non dispone di un conto nel nostro Paese, il pagamento verrà eseguito mediante un ordinario bonifico internazione e dovrà il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento. Il codice fiscale o partita IVA del beneficiario del bonifico potranno essere sostituiti dall’analogo codice identificativo attribuito dal Paese estero.

La ricevuta del bonifico andrà conservata per la documentazione da presentare per il bonus.

Agevolazioni IVA al 10%.
Per i lavori edili su edifici esistenti si può godere dell’IVA agevolata al 10%, mentre per l’acquisto di mobili l’IVA rimane ordinaria al 22%, ad eccezione dei condizionatori, rientranti nella categoria di beni di valore significativo.

Decesso del proprietario.

In caso di decesso del proprietario, le rate del Bonus Mobili non utilizzate del tutto o in parte non possono succedere agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta (circolare dell’AdE n. 17/E del 2015).

E per le giovani coppie?

La Legge di Stabilità 2016 introdurrà il Bonus Mobili per le giovani coppie e sarà concesso a chi acquisterà una casa da destinare ad abitazione principale.
La detrazione sarà pari al 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione interessata senza necessità di interventi edilizi.
Il tetto massimo di spesa stabilito per questa categoria di contribuenti è di 16.000 euro.

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