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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: CHE COS’È E A COSA SERVE?

La modifica di beni d’interesse paesaggistico necessita generalmente di un’autorizzazione, quindi di una verifica di compatibilità del progetto con l’interesse paesaggistico tutelato.

Esistono diverse forme di Autorizzazione Paesaggistica vediamo quali.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata e Ordinaria.
L’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria è prevista e disciplinata dalla parte III del D.Lgs. n.42/2004, detto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale decreto, nella parte III disciplina i beni paesaggistici e in particolare agli artt.146 e ss., regola le norme relative all’autorizzazione paesaggistica.

La forma Semplificata di tale provvedimento è prevista dall’art.146, co.9 del Codice suddetto; essa è stata poi disciplinata dal DPR n.139/2010.

Vediamole singolarmente.

Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria.
Secondo l’art.146, co.1 e 2, i soggetti che sono proprietari, posseggono o detengono beni di interesse paesaggistico, non posso distruggerli né modificarli rischiando di danneggiare quei valori paesaggistici che sono oggetto di protezione.
Se i proprietari intendono effettuare degli interventi, essi sono obbligati a richiedere un’autorizzazione e non possono dare inizio ai lavori fino all’ottenimento di tale concessione.
In sostanza, è necessario depositare il progetto che si intende realizzare con la documentazione idonea a consentire la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato -*art.146, co.3.*
Tale normativa riguarda gli immobili e le aree di interesse paesaggistico i quali sono definiti tali direttamente dalla legge, art.142, D.Lgs. n.42/2004, oppure da un’autorità amministrativa, secondo le norme di cui ai capi II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o secondo i provvedimenti previsti dall’art.157 sempre del cosiddetto Codice.
L’art.146, co.4, definisce il provvedimento come un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Sempre il suddetto comma stabilisce anche che fuori dai casi in cui l’autorità competente può verificare se vi sia compatibilità paesaggistica, l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ad intervento realizzato anche solo in parte.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’intervento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data di rilascio e concluso non oltre il primo anno successivo alla scadenza del quinquennio.
Per il periodo successivo è necessario richiedere un’ulteriore autorizzazione.
La norma, però, precisa che il periodo di efficacia del provvedimento inizia quando parte il periodo di efficacia del titolo edilizio, a meno che il ritardo – sul rilascio di questo e sulla conseguente acquisizione di efficacia dello stesso – non siano addebitabili al proprietario del bene.

Competenze.
La competenza a pronunciarsi spetta alla Regione, compito previsto dall’art.146, co.5, dopo aver acquisito il parere della soprintendenza.
Sempre lo stesso comma distingue i casi in cui detto parere è vincolante da quelli in cui è obbligatorio ma non vincolante.
La Regione può, ovviamente, delegare il compito di autorizzazione a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche – art.146, co.6.

Procedimento.
L’autorità competente, una volta ricevuta la domanda, verifica se si verte in un caso di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Se l’intervento è soggetto all’autorizzazione, l’autorità verifica la documentazione fornita e svolge tutti gli accertamenti necessari. Entro 40 giorni dalla ricezione dell’istante, l’autorità competente provvederà ad accertare la compatibilità d’intervento con le prescrizioni delle dichiarazioni di interesse pubblico e dei piani urbanistici, dopodiché inviare il tutto al soprintendente con allegata una relazione tecnica e una proposta di provvedimento; inoltre, bisognerà informare il richiedente dell’avvio del procedimento.

Il proprietario potrà richiedere il preciso intervento della Regione, se l’amministrazione è inerte; se la Regione è essa stessa inerte, la richiesta andrà rivolta al soprintendente.

La soprintendenza dovrà esprimersi entro 45 giorni. In assenza di un responso da parte di questa, l’autorità competente dovrà esprimersi comunque entro 60 giorni – co.8 e 9.

Ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica.
L’autorizzazione può essere impugnata davanti al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalle associazioni portatrici di interessi diffusi.
Le sentenze e le ordinanze del Tar a loro volta possono essere appellate da chiunque vi abbia interesse, anche se non abbia proposto ricordo in primo grado – co.12.

Interventi non soggetti ad autorizzazione.
Art.149, non è prevista autorizzazione per i seguenti interventi:
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
Interventi di taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art.142, co.1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.
Disciplinata dal DPR. n.139/2010. Questo strumento è sorto per semplificare l’iter burocratico dei piccoli interventi edilizi.

Interventi soggetti all’Autorizzazione Semplificata.
Rientrano in tale categoria tutti gli interventi definiti di lieve entità (art.1 DPR n.139/2010):

  • incremento di volume non superiore al 10% della volumetria esistente, e comunque non superiore a 100 metri cubi;
  • demolizione e ricostruzione con il mantenimento della stessa sagoma e volumetria;
  • demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
  • interventi sui prospetti, come interventi sulle finiture o aperture di nuove finestre;
  • realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
  • inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti;
  • chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
  • realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne;
  • interventi sulle coperture di edifici esistenti, come l’inserimento di canne fumarie o comignoli
  • modifiche necessarie per l’adeguamento sismico o il contenimento del consumo energetico;
  • interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole;
  • installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, fino a una superficie di 25 mq.

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Procedimento. La domanda per tale forma di autorizzazione deve avere allegata una relazione paesaggistica semplificata secondo il modello predisposto con il dpcm del 12 dicembre 2005, la quale dev’essere necessariamente redatta da un tecnico abilitato.
I tempi sono ovviamente più brevi: infatti, l’art.3, co.1 stabilisce che il procedimento debba concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; co.2, l’autorità competente ha 30 giorni per istruire la pratica, mentre la soprintendenza ha tempo 25 giorni per dare il suo parere favorevole, e nei successi e ultimi 5 giorni, l’amministrazione dovrà adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.In caso di parere negativo, il richiedente ha tempo 10 giorni per formulare osservazioni, dopo le quali l’amministrazione emette il provvedimento di rigetto.
In questo caso, il proprietario del bene può richiedere entro 20 giorni l’accoglimento della domanda al soprintendete; questa istanza sarà inoltrata anche all’autorità competente, la quale invierà le sue deduzione alla soprintendenza. Quest’ultimo avrà 30 giorni per verificare la conformità dell’intervento progettato secondo il co.5.

Se la risposta è invece positiva, l’amministrazione inoltrerà entro 30 giorni al soprintendente la domanda e la documentazione, con una propria proposta motivata di accoglimento ed esso espirmerà il suo parere favorevole vincolante. Il provvedimento sarà poi inviato entro i successivi 5 giorni all’interessato e alla soprintendenza.

Se il parere non perviene l’autorità provvederà comunque.

Se la valutazione della soprintendenza è negativa, il provvedimento di rigetto è adottato dal soprintendete entro 25 giorni previa comunicazione all’interessato dei motivi che impediscono l’accoglimento. Tale provvedimento è quindi comunicato all’amministrazione e all’interessato.

Ma se il parere della sopraintendenza è obbligatorio ma non vincolante, il rigetto è emesso dall’autorità competente.

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