#cittaportale# – In Italia, lo sappiamo, fatta la legge si cerca di trovare sempre lescamotage per non incapparvi. Oppure tentare in qualche modo di rientrare tra i benefici, se previsti.
La Corte di Cassazione si trova così costretta a deliberare chiarimenti, in cui rigetta le istanze presentate dai contribuenti, ribadendo che i benefici fiscali sono dovuti soltanto se limmobile vanta le caratteristiche descritte dalla normativa.
E in questo caso (sentenza n. 17600/10) a cadere sotto la lente dei giudici e la nozione di abitazione di lusso.
La storia e nota.
Un neo proprietario di casa nel 2001 ha richiesto lapplicazione delle aliquote agevolate per un immobile che, nonostante sia considerato di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969, secondo lo stesso contribuente aveva comunque diritto al beneficio dal momento che e stato costruito prima dellentrata in vigore del decreto, risultando quindi applicabili le disposizioni relative al precedente Dm 4 dicembre 1961.
Un ragionamento che, se in un primo momento ha convinto la Commissione Tributaria Lombardia, e stato poi nettamente censurato dai supremi Giudici, i quali hanno spiegato che la normativa intende agevolare fiscalmente solamente chi acquista una casa non di lusso, indipendentemente dalla data di costruzione.
Un principio che trova conferma anche nel Dl 12/1985, secondo cui le caratteristiche dellimmobile necessarie per godere delle agevolazioni vanno possedute indipendentemente dalla data di costruzione, con esclusione di quelle contenute in analoghi provvedimenti anteriori, al fine di evitare qualsiasi discriminazione, costituzionalmente rilevante, fondata su una nozione storica del concetto di abitazione non di lusso, che varia in funzione dellepoca di costruzione dellimmobile.
Cosi, come e stato stato stabilito anche nellarticolo 16 del Dl 155/1993, i cui obiettivi sono di favorire la costruzione di immobili non di lusso. E a questo scopo e stata introdotta per la prima casa lapplicazione dellimposta di registro con aliquota agevolata del 3%, mentre le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa.
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