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Norme, leggi e Bonus Fiscali

BOLLETTA DELL’ACQUA, DA GENNAIO OBBLIGHI DI LETTURA E CONSUMO EFFETTIVO

Nel 2017 cambieranno le regole sulle letture dei contatori e sulle bollette, che si baseranno sul consumo effettivo e sull’autolettura. Garantito anche il diritto fondamentale di ciascun individuo all’acqua gratuita.

Acqua

Dopo avervi parlato delle novità riguardanti i nuovi contatori elettrici, oggi vi parliamo dell’erogazione di un servizio fondamentale, ovvero quello dell’acqua, perché con la delibera 218/2016/R/idr è stato approvato alla camere il DDL sulla tutela, il governo e la gestione pubblica dell’acqua, che passa ora nelle mani del Senato, dal quale ci si aspetta un approvazione in tempi rapidi. È previsto, infatti, che già da Luglio 2016 si inizino le fasi preparatorie necessarie per la piena operatività, prevista da Gennaio 2017, introducendo una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire più certezza nella determinazione dei consumi di

acqua

ai fini della fatturazione, promuovendo anche l’utilizzo efficiente della risorsa idrica, per la riduzione degli sprechi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo.

Nel DDL troviamo importanti novità a favore dei cittadini, viene, ad esempio, riconosciuto il diritto fondamentale di ciascun individuo all’acqua: è fissato a 50 litri il minimo vitale d’acqua giornaliera per persona, che sarà dunque servita gratuitamente e garantita anche ai morosi, nessun distacco quindi dell’erogazione. Con il decreto viene, infatti, introdotta anche una protezione particolare verso chi, per difficoltà economiche, non è in grado di pagare regolarmente la bolletta dell’acqua e viene vietata la possibilità di staccare il servizio, proprio a garanzia di un bene fondamentale come quello dell’acqua.

Fatturazioni reali e obblighi di lettura.

Uno degli obiettivi del DLL è sicuramente quello di garantire agli utenti bollette dell’acqua sempre più rispondenti ai consumi effettivi, questo grazie ai nuovi obblighi di lettura per i gestori delle utenze e incentivando all’autolettura.

Nel dettaglio, nel caso di utenti singoli e unità immobiliare singole, famiglie e condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 metri cubi di acqua, i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati di almeno 150 giorni l’uno dall’altro. Oltre i 3.000 metri cubi l’obbligo, invece, diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni tra loro. Sarà obbligatorio, inoltre, per i gestori reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Con queste nuove scadenze di lettura si cerca di arginare il fenomeno dei consumi presunti, che spesso e volentieri portavano a spropositati conguagli. Infine, per le nuove attivazioni, la prima lettura deve essere effettuata entro sei mesi dall’inizio della fornitura.

La soluzione che sembra, però, più promettente è quella dell’autolettura, infatti, per promuovere questa forma di resoconto dei dati del contatore, il gestore dovrà consentire agli utenti di poterli comunicare attraverso un numero di telefono utilizzabile sia per chiamate, che per messaggi SMS, o via webchat sul proprio sito internet, rendendo i sistemi disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24. Il gestore sarà inoltre obbligato a fornire il più celermente possibile l’immediato riscontro all’utente sulla corretta presa in carico dei dati al momento stesso della comunicazione, in un tempo massimo di 9 giorni lavorativi.

Acqua

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Infine per Settembre 2016 tutti i gestori dei servizi idrici dovranno predisporre un registro elettronico delle utenze con le misurazioni e i tentativi di lettura. Ogni anno andranno trasmessi all’Autorità per l’energia, il gas e l’acqua i dati relativi ai contatori (ammontare, tipologia, funzionamento) e le operazioni di raccolta avvenute, ai fini di un monitoraggio periodico delle attività. A garanzia degli utenti e per certificare i consumi, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano di mettere a disposizione, in caso di contenzioso con i clienti stessi, la misura registrata dai contatori, raccolta e utilizzata per fatturare i consumi. Basterà, ad esempio, esibire una documentazione fotografica.

Queste novità si allineano al percorso avviato nel 2012 con la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, con cui l’Autorità stessa ha definito le informazioni minime da evidenziare in bolletta, anche in merito alle modalità di rilevazione dei consumi e messa a disposizione del consumo annuo dell’utente, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.

Fatture e pagamenti a rate.

Il rischio di brutte sorprese in bolletta, con cifre spropositate da pagare, dovrebbe dunque cessare. A seconda dei casi cambia il numero di bollette emesse all’anno e più acqua viene utilizza, più la si paga in proporzione, in modo da evitare sprechi e usi ingiustificati di acqua.

Nel dettaglio: per consumi fino a 100 metri cubi l’anno, si prevede che il gestore possa emettere una fattura semestrale; i pagamenti per consumi tra i 101 e i 1.000 metri cubi vanno notificati e richiesti ogni quattro mesi, mentre quelli tra i 1.001 e i 3.000 metri cubi, ogni tre mesi. Se si supera quota 3.000 metri cubi, la fatturazione diventa bimestrale. In caso di raddoppio dei consumi, o sforamenti ancora più alti, può essere accordato un pagamento rateale delle bollette. Bisogna farne richiesta, però, entro 10 giorni dalla ricevuta della bolletta incriminata, sulla quale si chiede la rateizzazione.

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