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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Bonus prima casa per i coniugi, tutto cambia: entrambi devono avere tutti i requisiti

La Cassazione si è recentemente espressa specificando come, dal punto di vista fiscale, per poter usufruire delle agevolazioni del Bonus Prima Casa, i coniugi in comunione dei beni devono rispettare entrambi tutti i requisiti richiesti per legge.

Coniugi

Tra i vari Bonus Fiscali sulla casa confermati o introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, annoveriamo anche il Bonus Prima Casa. Uno strumento pensato per tutti coloro che intendono acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, consistente in un regime di tassazione agevolato. Nei mesi scorsi abbiamo parlato ampiamente di questa agevolazione, ma recentemente la Cassazione ha cambiato le carte in tavola. Ad essere interessati dall’ordinanza n° 14326/18 del 5 giugno 2018, sono le coppie sposate, in particolare i coniugi in comunione dei beni.

Vediamo come si è espressa la Cassazione in merito alla fruizione del Bonus da parte di una coppia sposata e cosa, di conseguenza, cambia.

Bonus Prima Casa, le novità.

Per i coniugi che intendo acquistare una prima casa sfruttano le agevolazioni del Bonus, il 5 giugno 2018 tutto è cambiato. Fino a tale data, infatti, impugnando la normativa si sarebbe detto che per usufruire della detrazione sarebbe stato sufficiente che uno solo dei coniugi avesse tutti i requisiti in regola. Dal punto di vista civile, infatti, il Codice Civile stabilisce che l’acquisto di un bene effettuato in comunione legale dei beni con il coniuge, si può perfezionare senza il consenso o l’intervento dell’altro coniuge. Ed è così, infatti, che il Bonus è stato erogato fino a metà anno. Molto diverso, però, è il discorso dal punto di vista fiscale, almeno secondo quanto stabilito da Cassazione e Agenzia delle Entrate.

L’ordinanza di cui sopra ha, infatti, stravolto tutto. Secondo la Cassazione, per usufruire del Bonus Prima Casa è necessario che entrambi i

coniugi

rispettino tutti i requisiti richiesti dalla legge. In particolare: “Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo”.

Anche le Entrate, in precedenza, si erano espresse nel merito della fruizione del Bonus Prima Casa. Secondo l’Agenzia, infatti, se solo un coniuge possiede i requisiti necessari, l’agevolazione compete solo nei limiti del 50%. La Cassazione si è dunque conformata, con l’ordinanza citata, con quella che è la prassi degli uffici del fisco.

I requisiti Bonus Prima Casa.

Detto ciò, risulta evidente come i requisiti per usufruire del Bonus riguardanti gli acquirenti debbano essere rispettati da entrambi i coniugi. Nel dettaglio entrambi i coniugi devono:

  • Stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’atto di rogito, nel medesimo comune in cui è locato l’immobile. Tale volontà deve essere dichiarata formalmente nell’atto notarile d’acquisto da chi compra, pena la decadenza dei benefici;
  • Non essere titolari, di diritti di proprietà, usufrutto o uso di un’altra abitazione ubicata nello stesso comune dove si trova l’immobile oggetto delle agevolazioni. A meno che la vecchia casa sia stata acquistata usufruendo del Bonus Prima Casa;
  • Non essere titolari su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. A meno che il vecchio immobile agevolato sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.
Coniugi

Bonus Prima Casa: cosa cambia per i coniugi in comunione dei beni.

Bonus Prima Casa: regime agevolato.

Per completezza di informazione, ricordiamo quali siano i vantaggi che il Bonus Prima Casa può portare ai contribuenti. Chi intende acquistare un immobile residenziale da adibire a prima casa con relative pertinenze, infatti, avrà diritto alle seguenti agevolazioni:

  • Se si acquista direttamente dall’impresa costruttrice. Aliquota IVA ridotta al 4%; imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna;
  • Se si acquista da un privato o da una società che vende in esenzione IVA diversa dall’impresa costruttrice. Imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa pari a 50 euro l’una; imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, rispetto al 9% previsto nel regime ordinario.

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