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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Botta e risposta: facciamo chiarezza sui più interessanti e frequenti dubbi circa i Bonus Fiscali 2018

Le normative sono complesse e le casistiche particolari veramente ampie: rispondiamo alle vostre domande specifiche riguardanti i Bonus Fiscali sulla casa. Protagonisti di oggi: Bonus Ristrutturazione, Bonus Mobili e Sismabonus.

Bonus Fiscali

Il tempo vola, ma i dubbi restano: ad oltre quattro mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2018, i vari Bonus Fiscali sulla casa generano ancora numerose incertezze e perplessità. L’abbiamo ripetuto più volte nel corso delle ultime settimane, la normativa relativa alle detrazioni 2018 è complessa. Essa può apparire, soprattutto ai non addetti ai lavori, difficile da interpretare in relazione al proprio caso particolare.

Per questo raccogliamo, sull’esempio dell’Agenzia delle Entrate tramite la rivista “Fisco Oggi”, le vostre domande recapitateci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube, e rispondiamo a beneficio di tutti. Per vedere i “numeri” precedenti di questa particolare rubrica, cliccate ai seguenti link:

Quest’oggi spazieremo dal Bonus Ristrutturazione al collegato Bonus Mobili, fino al Sismabonus.

Nuova ristrutturazione autonoma, nuova detrazione?

La domanda è molto semplice: se sul mio immobile, in passato (anche nel corso dello stesso anno fiscale) ho già fruito della detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione, posso usufruire nuovamente del Bonus Ristrutturazione, sul medesimo immobile, se compio nuovi interventi di riqualificazione edilizia?

La risposta è altrettanto semplice: sì, è possibile usufruire una seconda volta del Bonus, senza condizione aggiuntive. L’unico requisito fondamentale è che la nuova ristrutturazione sia un intervento assolutamente autonomo e non possa configurarsi in nessun modo come la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito dell’agevolazione al 50%.

Se, invece, si compie una prosecuzione di un intervento, già concluso e per il quale si è, a suo tempo, usufruito del Bonus Ristrutturazione, è possibile usufruire di nuovo dell’agevolazione e come va calcolato il limite massimo delle spese detraibili?

In caso di nuovi interventi che si configurano come prosecuzione accertata di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa agevolabile per i nuovi lavori non sarà più 96.000 euro. In questi casi, infatti, si dovrà tenere conto delle somme già spese per i precedenti interventi. Si ha dunque diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della detrazione non ha superato il limite complessivo previsto. Per continuare la ristrutturazione si potranno, quindi, spendere 96.000 euro meno gli importi destinati ai lavori effettuati in precedenza.

Posso fruire del Bonus Mobili per porte, pavimenti o tende?

No, come ha ben specificato l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/2017, tra i “mobili” detraibili si considerano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione, in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Rimangono quindi esclusi dal Bonus Mobili l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

ATTENZIONE però, perché a determinate condizioni la sostituzione di questi elementi può rientrare nelle spese agevolabili di altri

Bonus Fiscali

, cerchiamo di capirci meglio.

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1) Porte e portoni “normali” non beneficiano di nessuna detrazione. Se, però, si decide di installare nella propria abitazione di una porta blindata interna o esterna, allora quest’ultima beneficerà del Bonus Ristrutturazione al 50%. Questo perché viene considerato, a buona ragione, intervento antintrusione. Quindi finalizzato a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, come furti, aggressioni e sequestri.

2) Le spese per la sostituzione della pavimentazione della propria abitazione possono essere detratte, tramite il Bonus Ristrutturazione al 50%. Ma solo se questi lavori fanno parte di un intervento di ristrutturazione più vasto. Ad esempio la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie, lo spostamento dei servizi ecc…

3) Tende e tendaggi, invece, se non vengono acquistate solo a scopo decorativo ed estetico, ma hanno una funzione schermante della normale dispersione termica dell’immobile, allora possono usufruire dell’Ecobonus al 50%. Possono, dunque, fruire di questa agevolazione:

  • Tende esterne (da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto tende per veranda, ecc);
  • Chiusure oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere);
  • Tende tecniche da interno (rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, vertical).
Sismabonus e immobile affittato.

Una società che realizza interventi antisismici su un immobile locato può beneficiare del Sismabonus?”. Questa domanda, è stato posta direttamente all’Agenzia delle Entrate che ha risposto direttamente attraverso la posta di Fisco Oggi.

Pertanto riprendiamo direttamente le parole dell’Agenzia, che ha così risposto: La detrazione IRPEF del Sismabonus per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche spetta anche ai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico) e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo. Dato che la disciplina agevolativa è finalizzata, in senso ampio, alla messa in sicurezza degli edifici, il sismabonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.

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