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CANONE RAI 2016, IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL DECRETO

Troppi i punti poco chiari che hanno costretto ad una dura bocciatura: ora è necessaria una riscrittura a tempi di record per rispettare le scadenze e una fitta campagna informativa sull’argomento.

Con la Legge di Stabilità 2016, in particolare con la legge n.208, è stata modificata la disciplina sul canone Rai, ovvero l’imposta sulla detenzione di un apparecchio radiotelevisivo, atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, che da quest’anno verrà pagato direttamente dalla bolletta della luce, a partire da luglio 2016, e l’importo del canone stesso è stato abbassato da 113,5 a 100 €: il presupposto per l’addebito del canone Rai, nella bolletta per la fornitura dell’energia elettrica, sarebbe l’attivazione di un’utenza elettrica. Questo provvedimento è stato pensato per dare un freno al sempre crescente numero di coloro che usufruivano dei servizi Rai, senza però pagare il canone.

Ma il Consiglio di Stato, a pochi giorni dalla scadenza per inviare il modulo per la dichiarazione di non possesso di un apparecchio tv, boccia, con numerose riserve, il decreto scritto dal ministero dello Sviluppo Economico e mai realmente approvato dal ministero dell’Economia. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, come specificato dal provvedimento direttoriale n. prot. 45059 del 24 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, andrebbe presentata entro:

  • Il 10 maggio 2016 per via telematica;
  • Il 30 maggio 2016, a mezzo del servizio postale, per il quale avrebbe fatto fede la data del timbro postale.

Anche se, a causa di un ritardo di circa un mese sulla tabella di marcia nella pubblicazione di decreto e norme relative al pagamento in questione, nei giorni scorsi, il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, aveva annunciato che era agli atti uno slittamento della scadenza.

Cos‘è andato storto?

Il CdS si è pronunciato duramente contro il decreto, definendolo “incomprensibile”; ed è effettivamente così: numerosi sono i punti poco chiari, a partire proprio dalla definizione di apparecchio tv, che non viene specificata in nessun punto del testo del decreto, glissando inoltre sui casi di possesso di smartphone, tablet e pc, che pur riuscendo a intercettare, in alcuni casi anche in modo poco chiaro sulle autorizzazioni, il segnale televisivo, non vengono neanche menzionati. Tecnicamente è auspicabile che il canone Rai vada pagato una sola volta, per il solo possesso di uno o più televisori, e non per il possesso di tecnologie di ultima generazione: anche qui, però, il decreto non è chiaro e non specifica neppure se, per assurdo, vada pagato un canone per ogni televisore posseduto. Ben specificato, invece, è il fatto che il canone Rai si paga solo sulla prima casa, intesa come l’abitazione in cui il contribuente e la sua famiglia hanno la residenza principale.

Un altro grande punto interrogativo, e forse anche più d’uno, viene posto dal Consiglio di Stato in merito alla scarsa chiarezza del decreto ministeriale sul passaggio che definisce le categorie di utenti tenute al pagamento dell’imposta per Viale Mazzini e su coloro che invece sono esenti da tale imposta. E ancora: c‘è il capitolo della dichiarazione che bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate per attestare di non avere il televisore, che presenta una casistica varia e complicata, come complicate sono le modalità con le quali va compilata e presentata la dichiarazione di non possesso di un apparecchio tv, tali da richiede allo Stato, secondo il CdS, una campagna d’informazione capillare, che il decreto però si guarda bene dal chiedere.

Infine, l’ultima riserva riguarda la privacy dei dati personali: viene, infatti, fatto osservare come la riscossione del nuovo canone ponga un problema vista l’elevata mole di dati che si scambieranno gli enti coinvolti (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, Acquirente unico, Ministero dell’interno, Comuni e società private); eppure il decreto ministeriale non prende neanche in considerazione una qualche disposizione regolamentare che assicuri il rispetto delle normativa sulla riservatezza.

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Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla dichiarazione di non possesso.

Ad ora, la dichiarazione di non possesso di un apparecchio radiotelevisivo va consegnata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, per uso domestico residenziale. Essa può essere presentata:

  • Direttamente dal contribuente, tramite una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando come credenziali d’accesso quelle di Fisconline o Entratel, rilasciate proprio dall’Agenzia delle Entrate;
  • Tramite intermediari abilitati, appositamente delegati dal contribuente.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione online, il modello di dichiarazione sostitutiva può essere presentato, insieme a una copia di un valido documento d’identità, per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo dell’Agenzia: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Il modello di dichiarazione approvato deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di un’utenza di fornitura dell’energia elettrica, per uso domestico residenziale, per dichiarare che:

  • Non si è detentori di apparecchi radiotelevisivi;
  • Si è in presenza di una fornitura elettrica intestata ad un parente o familiare;
  • È cambiata la propria situazione ed è dunque necessario render nota della variazione rispetto ad una precedente dichiarazione.

Dopo aver indicato i dati anagrafici del soggetto che presenta il modello, occorre compilare alternativamente il quadro A o quello B.

QUADRO A: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione: si compila per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo. Si compone di due sezioni Dichiarazione e Dichiarazione di variazione dei presupposti, a seconda della situazione corrente:

  • La sezione Dichiarazione va compilata per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio radiotelevisivo;
  • La sezione Dichiarazione di variazione dei presupposti va compilata per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

QUADRO B: Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito del canone Rai: va compilato per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Anche questo quadro si compone di due sezioni che vanno compilate alternativamente:

  • La sezione Dichiarazione va compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
  • La sezione Dichiarazione di variazione dei presupposti va compilata per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Attendendo aggiornamenti e necessari chiarimenti sul decreto da parte del ministero dello Sviluppo Economico, questa è l’attuale situazione in merito all’esenzione dal canone Rai 2016.

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