La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto (cedente) trasferisce a un secondo (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto). Nel caso dei Bonus Fiscali, il debitore è lo Stato, il cedente colui che ha sostenuto le spese per gli interventi effettuati. Il credito, infine, è il totale delle detrazioni IRPEF che al privato spetta (in 10 rate annue) in virtù della fruizione di un’agevolazione.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel merito della
cessione del credito
di Ecobonus e Sismabonus. Le due detrazioni, come sappiamo, sono strettamente legate tra loro, ma le normative a riguarda, non differenti. Vediamole insieme.
Cessione del credito: tutto per Ecobonus e Sismabonus.
Chi può cedere il proprio credito verso lo Stato e a chi? Già da questa prima domanda dobbiamo suddividere le due casistiche, per evitare pericolosi fraintendimenti e per fugare ogni dubbio.
Ecobonus.
La cessione del credito per le agevolazioni fiscali legate a lavori di riqualificazione energetica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2016. Nel corso degli anni, la possibilità di beneficiare di questa opportunità è stata estesa in tutti i suoi ambiti. Oggi, dunque:
- Possono cedere il proprio credito sia i soggetti non capienti (ovvero, rientranti nella cosiddetta no tax area), che quelli capienti; l’unico requisito è che vi sia un collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito;
- I soggetti non capienti possono, ad oggi, cedere il credito a: fornitori che hanno effettuato gli interventi; istituti di credito e intermediari finanziari; soggetti privati in genere.
- I soggetti capienti, invece, possono effettuare cessione del credito solo in favore dei fornitori e a soggetti privati. Sono quindi esclusi istituti di credito e intermediari finanziari;
- Il credito è oggi cedibile sia per interventi su parti comuni di edifici condominiali, che su singole unità immobiliari. In sostanza, la cessione è estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale;
- Non vi è più limite temporale delle spese oggetto di cessione;
- I soggetti IRES ed i cessionari del credito in genere, possono a loro volta cedere il credito a quarti. È, però, ammessa una sola cessione successiva a quella originaria.

Tutto sulla cessione del credito sull’Ecobonus e sul Sismabonus.
Sismabonus.
La cessione del credito per gli interventi di messa in sicurezza sismica e relativi all’adozione di misure antisismiche, è stata introdotta nel 2017. Tale possibilità è esercitabile sia da soggetti incapienti, che capienti, ma solo per determinati interventi. Ovvero quelli contenuti nel comma 1-quarter, in particolare ai commi:
- 1-bis, nel quale si legge che: la cessione del credito è ammesso per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Ma solo per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E solo su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2);
- Nel comma 1-ter, invece, si prescrive che: a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- In sostanza, dunque, abbiamo due tipologie di interventi: quelli realizzati su parti comuni di edifici condominiali; quelli realizzati in zone classificate a rischio sismico 1 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.
La cessione del credito è dunque ammessa verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi. È, invece, esclusa la cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari. I concessionari privati, hanno a loro volta la facoltà di una sola successiva cessione del credito, a soggetti diversi dai fornitori che hanno effettuato il lavori, ma comunque collegati al rapporto da cui è sorta la detrazione.