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Norme, leggi e Bonus Fiscali

COME FUNZIONA IL NUOVO DEPOSITO PREZZO DAL NOTAIO NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Tutte le somme di denaro dovute dall’acquirente al venditore confluiranno in un conto corrente specifico intestato al notaio e congelate fino alla trascrizione ufficiale della vendita in questione. Vediamo nel dettaglio la nuova normativa.

La legge sulla Concorrenza n.124/2017, entrata in vigore il 29 agosto scorso, ha portato diversi cambiamenti e qualche novità alla normativa italiana, interessando anche la giurisdizione raltiva al mercato immobiliare: una delle riforme principali al codice, non a caso contenuta nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge, riguarda il “deposito prezzo dal notaio”, ovvero la disciplina riguardante la corresponsione di somme di denaro al notaio durante una normale transazione immobiliare.

La normativa.

Con la nuova legge sulla Concorrenza si stabilisce che, in caso di compravendita di un immobile, la quota per l’acquisto dovuta dall’acquirente al venditore venga data in affidamento al notaio fino al momento della trascrizione della vendita stessa, ovvero fino al definitivo passaggio di proprietà dell’abitazione in questione. Tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte confluiranno in un apposito conto corrente aperto dal notaio e destinato unicamente a ricevere tali importi.

La nuova normativa, in sostanza, sancisce diversi punti chiave che devono essere obbligatoriamente per legge essere rispettati dalle tra parti in gioco (abbiamo impugnato la disciplina cercando di tradurla dal “politichese”):

  • Il notaio deve avere un conto corrente dedicato in cui verranno versate unicamente e tutte le somme di denaro ricevute dai clienti e che il notaio, di conseguenza, sia incaricato di custodire fino alla conclusione dell’atto di vendita. Il notaio non potrà lucrare sugli interessi prodotti da tale conto e non potrà utilizzare quel denaro per altro scopo se non per il pagamento di imposte relative alla compravendita in questione;
  • Gli interessi maturati sul conto non potranno essere richiesti o incassati dal proprietario, ma confluiranno in un fondo dello Stato italiano, che sarà destinato a finanziare le piccole e medie imprese;
  • Nel caso in cui il notaio sia debitore di qualcuno, i creditori non potranno pignorare il denaro depositato su tale conto. Tali quote, inoltre, non fanno parte dei beni posseduti dal notaio, non fanno parte della successione nel caso di morte del notaio (in pratica non passeranno agli eredi dello stesso) e non entraranno nel regime di comunione dei beni in cui il notaio si trovi;
  • Il notaio non può rifiutarsi né di custodire le somme relative alla compravendita, né di tenere in deposito il saldo del prezzo, se richiesto da almeno una delle parti, che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare;
  • Entrambe le parti possono chiedere al notaio di tenere in deposito anche le somme che occorrono per estinguere eventuali passività gravanti sul venditore, come nel caso di vendita di una casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento;
  • La normativa ha effetto retroattivo, questo vuol dire che si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla Concorrenza.

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La polemica.

Il nuovo meccanismo ha suscitato non pochi dubbi e ancor più polemiche, in particolare sollevate dalla Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, nella persona di Paolo Righi, presidente della federazione, che ha così contestato l’entrata in vigore della nuova normativa: “La legge crea una disparità fortissima tra le parti, che fino ad oggi erano bilanciate e tutelate, mentre ora il venditore diventa parte debole del contratto. Inoltre, la sua applicazione creerà notevoli problemi a quei venditori che intendono vendere la propria abitazione per comprarne subito un’altra: sarà quasi impossibile per chi vende casa impegnarsi nell’acquisto di una nuova abitazione, non potendo contare sul denaro proveniente dalla vendita del proprio immobile. Quasi esilarante il fatto che gli interessi maturati sul conto corrente del notaio anziché essere restituiti al venditore vengano trattenuti dallo Stato, che di fatto ha varato una nuova tassa sulla proprietà immobiliare”.

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