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Norme, leggi e Bonus Fiscali

COPPIE DI FATTO: QUALI DIRITTI HANNO SULLA CASA IN CUI VIVONO?

Per la legge italiana le coppie di fatto godono di minor diritti rispetto alle famiglie legittime, cioè legate dal vincolo del matrimonio. Ma in riguardo al diritto di convivenza si sono fatti dei passi in avanti.

Prima di tutto, che cosa sono le “coppie di fatto”?

Le coppie di fatto sono tutte quelle persone coinvolte in una relazione stabile, ma senza la formalizzazione attraverso il matrimonio, e vengono equiparate alle “formazioni sociali” tutelate dall’*art. 2 della Costituzione.*

Negli ultimi anni, la legge italiana ha compiuto alcuni passi avanti per la tutela di questo tipo di coppia, visto il numero sempre più in crescita di famiglie formate in tale modo. È un cambiamento dei costumi sociali.
Quindi, le coppie di fatto hanno acquistato una maggior rilevanza giuridica. Gli elementi costitutivi della convivenza sono:

  • La diversità di sesso dei membri della coppia: quindi persiste ancora la discriminazione per coppie omosessuali nonostante si stia muovendo, a livello europeo, il principio della non discriminazione;
  • La mancanza dell’atto di matrimonio: due conviventi non vogliono e/o non posso vincolarsi a livello giuridico – di solito perché uno dei due è stato già sposato ma è soltanto separato dal coniuge precedente;
  • La coabitazione sotto lo stesso tetto: rappresenta la “casa familiare” con comunanza di vita tanto materiale che spirituale simile a quella matrimoniale;
  • Il riconoscimento sociale: il rapporto dev’essere continuativo e non segreto;
  • La stabilità della relazione: il rapporto dev’essere rivolto alla costruzione di un futuro insieme con obiettivi comuni.

Tempo fa valeva il principio per cui nelle coppie di conviventi, non essendoci alcun obbligo di coabitazione, il convivente non proprietario dell’immobile non aveva alcun diritto di abitazione della casa; quindi, in caso di cessazione del rapporto, anche per cause di morte del proprietario, il convivente non proprietario della casa non aveva alcun diritto sull’immobile.

Un recente provvedimento – sanzione della Corte di Cassazione, n.19423 del 15.09.2014 – ha chiarito la posizione del convivente non proprietario riconoscendone i diritti sul piano giuridico.

Quando una coppia assume tutti i caratteri che vanno a formare una famiglia vera e propria – quali: stabilità, durata, solidità e reciproca contribuzione e assistenza fra i conviventi – la casa è considerata come residenza abituale, il nido domestico in cui si crea un progetto di vita insieme.
Pertanto, il convivente non proprietario lo diventa a tutti gli effetti, quale detentore qualificato dell’immobile in cui vive o ha vissuto con il partner, come stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 7214/2013. Grazie a tale provvedimento, in caso di conclusione del rapporto, per scelta personale dell’immobile, l’ex convivente non potrà essere cacciato di casa, né clandestinamente con cambio di serrature, né violentemente; la legge stabilisce un allontanamento con preavviso.
Lo stesso avverrà anche contro gli eredi dell’immobile in caso di morte del convivente proprietario.
Come definito dall’art. 1168 del Codice Civile, per ottenere il reintegro nella casa familiare, sia in caso di rottura che di morte, il convivente non proprietario dovrà provvedere con un’azione giudiziaria entro un anno dallo spoglio.

Dati gli elementi essenziali per esser definiti coppie di fatto, qualcuno potrebbe dire “Beh, tanto vale sposarsi” e quel qualcuno non avrebbe colto il nocciolo della questione.
Ogni coppia dovrebbe essere caratterizzata da stabilità, cura reciproca, progetti per il futuro e via dicendo… Le coppie di fatto dovrebbero sentirsi sposati nell’animo, con la differenza che in caso di separazione non si hanno implicazioni giuridiche (ci sono ovvie eccezioni, naturalmente).
La cosa più importante è che si stia muovendo qualcosa. L’amore è amore, con o senza matrimonio.

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