#linkcittaportale# – La legge e chiara: secondo lart. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, dal primo luglio per vendere, trasferire o affittare a titolo oneroso una casa tra privati serve il certificato energetico. Ma poi, nella pratica, precisano una nota ufficiale del Consiglio nazionale del notariato, la mancanza di questo documento, se non ci sono state ristrutturazioni, non ha di fatto alcuna rilevanza.
In tutti gli altri casi e, quindi, sufficiente che il notaio informi le parti e che venditore e acquirente siano daccordo nel farne a meno per non avere alcun tipo di problema.
Una situazione abbastanza complessa che vale la pena ripercorrere.
La nuova disciplina energetica per gli edifici impone lobbligo dellAttestato di Certificazione Energetica (ACE) o dellAttestato di Qualificazione Energetica (AQE) per gli atti di trasferimento a titolo oneroso in caso di compravendita. Una normativa introdotta gia nel 2005, ma poi modificata con lultima novita contenuta nella legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare lart. 35 comma 2 bis di questo decreto ha infatti disposto labrogazione dei commi 3 e 4 dellart. 6 e dei commi 8 e 9 dellart. 15 del d.lgs. 192/2005, i quali prevedevano lobbligo di allegazione dellAQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso e le rispettive sanzioni di nullita.
Inoltre va detto che, in effetti, ancora non si puo parlare di Attestato di certificazione energetica perché tuttora mancano le Linee Guida nazionali alla certificazione. Quindi, fino allentrata in vigore, per le Regioni che non hanno legiferato in materia (Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia), lACE puo essere sostituito dallAQE, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
E veniamo ad oggi, con lo Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato che suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dellallegazione dellACE o AQE al rogito.
Secondo lo Studio, esclusa la situazione di immobile ristrutturato per cui e stata richiesta la Dia in una data successiva all8 ottobre 2005, ora il notaio si limitera a informare le parti che la legge non prevede nessun divieto al fatto che le parti, venditore e acquirente, si accordino per rinunciare al certificato, ovvero che il venditore decida di procurarselo lui in futuro. E, in ogni caso, senza certificato latto si puo fare comunque.
Per i Notai, infatti, lobbligo di dotare il fabbricato dellattestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, puo essere assunto dallacquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che limmobile puo essere dotato dellAQE anche dopo il rogito.
Va ricordato, infine, che lunica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dellobbligo di dotazione e quella di cui allart. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente allimmobile (secondo le tipologie di cui allart. 6 co. 1) loriginale della certificazione energetica e punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
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