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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Da oggi entra l’obbligo della certificazione energetica

Da oggi è obbligatorio, per vendere casa, il certificato energetico. In realtà la certificazione è obbligatoria solo nei casi di una ristrutturazione con D.i.a. posteriore al 8 ottobre 2005. Vediamo cosa suggerisce il Consiglio Superiore del Notariato.

#linkcittaportale# – La legge e’ chiara: secondo l’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, dal primo luglio per vendere, trasferire o affittare a titolo oneroso una casa tra privati serve il certificato energetico. Ma poi, nella pratica, precisano una nota ufficiale del Consiglio nazionale del notariato, la mancanza di questo documento, se non ci sono state ristrutturazioni, non ha di fatto alcuna rilevanza.
In tutti gli altri casi e’, quindi, sufficiente che il notaio informi le parti e che venditore e acquirente siano d’accordo nel farne a meno per non avere alcun tipo di problema.
Una situazione abbastanza complessa che vale la pena ripercorrere.

La nuova disciplina energetica per gli edifici impone l’obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) o dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) per gli atti di trasferimento a titolo oneroso in caso di compravendita. Una normativa introdotta gia’ nel 2005, ma poi modificata con l’ultima novita’ contenuta nella legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l’art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha infatti disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso e le rispettive sanzioni di nullita’.

Inoltre va detto che, in effetti, ancora non si puo’ parlare di Attestato di certificazione energetica perché tutt’ora mancano le Linee Guida nazionali alla certificazione. Quindi, fino all’entrata in vigore, per le Regioni che non hanno legiferato in materia (Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia), l’ACE puo’ essere sostituito dall’AQE, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
E veniamo ad oggi, con lo Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato che suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dell’allegazione dell’ACE o AQE al rogito.

Secondo lo Studio, esclusa la situazione di immobile ristrutturato per cui e’ stata richiesta la Dia in una data successiva all’8 ottobre 2005, ora il notaio si limitera’ a informare le parti che la legge non prevede nessun divieto al fatto che le parti, venditore e acquirente, si accordino per rinunciare al certificato, ovvero che il venditore decida di procurarselo lui in futuro. E, in ogni caso, senza certificato l’atto si puo’ fare comunque.

Per i Notai, infatti, l’obbligo di dotare il fabbricato dell’attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, puo’ essere assunto dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l’immobile puo’ essere dotato dell’AQE anche dopo il rogito.

Va ricordato, infine, che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione e’ quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica e’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

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