Il 5 giugno 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge N. 63 del 4 giugno 2013, che ha presentato nuove disposizioni riguardo alla certificazione energetica degli edifici, avviandosi al pieno recepimento della direttiva europea 2010/31/EU.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE), e lo stesso nome vale per tutti i paesi europei. L’APE, attraverso specifici descrittori, evidenzierà i dati di prestazione energetica, dando ai cittadini che vogliono comprare o affittare casa la possibilità di analizzare e confrontare le prestazioni degli immobili che trovano sul mercato. Inoltre fornirà indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’APE dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, ma restano da definire le modalità per redigere l’attestato e i relativi descrittori. Fino a quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed aggiornato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici già introdotte con il Decreto Legge del 26 giugno 2009, il nuovo attestato non sarà operativo.
Con l’adeguamento delle linee guida verranno definite le caratteristiche e i contenuti dell’APE e verranno previste nuove metodologie di calcolo semplificate al fine di ridurre i costi per edifici di piccole dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità.
L’APE avrà una validità di 10 anni, dovrà essere rilasciato per edifici di nuova costruzione e ricalcolato per importanti interventi su edifici esistenti, intendendo lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, di riqualificazione che modificano la Classe Energetica, e di risanamento conservativo che avvengono su più del 25% della superficie dell’intero edificio. Tale validità decennale del nuovo attestato sarà inoltre vincolata agli interventi di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza dell’attestato stesso e per agevolare i controlli, si dovranno allegare all’attestato i libretti degli impianti installati nei singoli immobili o edifici.
Il proprietario di un edificio o di un’immobile dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’APE già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Come si può notare è stato esteso l’obbligo anche per gli affitti, e una clausola specifica, in cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, verrà inserita in ogni contratto di compravendita e locazione. L’obbligo vale anche per l’acquisto o la locazione di un immobile ancora in fase di progettazione: si dovrà indicare la futura prestazione energetica, per poi produrre il regolare attestato che accompagnerà la dichiarazione di fine lavori.
Tutti gli annunci di vendita o di affitto pubblicati su giornali e periodici o sul web, devono obbligatoriamente riportare l’IPE Indice di Prestazione Energetica e la Classe Energetica corrispondente. Per questo verrà definito un unico schema di annuncio di vendita o locazione in cui vengono riportate le informazioni sulla qualità energetica degli immobili. Inoltre è prevista la definizione di un vero e proprio catasto degli edifici per tutto il territorio nazionale, che riporti gli Attestati di Prestazione Energetica e i relativi controlli pubblici.
Il Decreto prevede dure sanzioni per i proprietari di immobili che non rispetteranno l’obbligo di redazione dell’APE in caso di compravendita, locazione o di lavori di ristrutturazione importanti, con ammende da 3.000 a 18.000 euro. Multe salate, da 700 a 4.200 euro, anche per i professionisti che nel rilasciare l’APE non si attengano ai criteri che verranno stabiliti dalla legge.
Non sono stati specificati i tempi entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato, e nel frattempo il vecchio ACE potrà essere utilizzato per semplificare il successivo rilascio dell’APE, ma il suo utilizzo diventerà facoltativo. Inoltre dove sia presente un attestato in corso di validità conforme alla direttiva 2002/91/CE, non sussiste l’obbligo di dotare l’edificio di APE.