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Norme, leggi e Bonus Fiscali

DETRAZIONI FISCALI: CONVIVENTI DI FATTO E CONIUGI HANNO GLI STESSI DIRITTI DI ACCEDERE AI BONUS

Grazie ad una serie di specificazioni dell’Agenzia delle Entrate si è fatta chiarezza su alcuni punti ancora poco limpidi in materia di convivenze di fatto e accessibilità alle detrazioni fiscali sulla casa per gli anni 2016 e successivi.

In seguito a numerose segnalazioni l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in materia di Bonus Fiscali e convivenza di fatto: tramite la circolare 8/E/2017 si è confermato che i conviventi di fatto possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute per interventi di recupeo edilizio e per il risparmio energetico, ma solo se sostenute dopo il 1° Gennaio 2016.

Conviventi di fatto e Bonus Ristrutturazione.

Già a Luglio 2016 il Fisco si era impegnato a specificare e dare risposta ad alcuni dubbi sollevati in occasione di interventi di ristrutturazione. In particola con la risoluzione 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro che la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili residenziali spetta anche sulle spese sostenute dal convivente more uxorio, anche se non è proprietario della casa comune, né possiede altri diritti sull’abitazione.

In primo luogo chiariamo cosa si intenda per coppia di fatto e more uxorio: “Con l’espressione famiglia di fatto si intende l’unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate”.

Con questa risposta il Fisco non ha fatto altro che adeguarsi alla Legge 76/2016, che ha regolamentato le convivenze in generale e le unioni civili tra persone delle stesso sesso. Facendo ciò ai conviventi more uxorio sono stati concessi gli stessi diritti dei familiari conviventi.

Detrazioni per spese dal 1° Gennaio 2016.

In seguito a questa doverosa equiparazione tra coniugi e conviventi, qualunque sia la loro formazione, sono sorti problemi interpretativi che l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito: si è innanzitutto spiegato che, per analogia, le nuove regole si applicano indistintamente a tutte le detrazioni, quindi anche a quelle per gli interventi di riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili tramite l’agevolazione fiscale dedicata.

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Successivamente il Fisco ha anche chiarito le tempistiche a riguardo, ovvero da quando è valida l’equiparazione di cui si parlava in precedenza. La già citata Legge 76/2016 è entrate in vigore il 5 Giugno scorso, di conseguenza, si legge nella circolare 8/E/2017 la materia trattata rientra nella casistica di una “mutata situazione giuridica”, la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali, quindi, si sarebbe dovuta applicare per le spese sostenute unicamente dopo tale data. Tenendo però conto del principio della unitarietà del peiodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha specificato e concluso che possono essere agevolate anche le spese effettuate precedentemente, ma nel medesimo anno, quindi quelle sostenute dopo il 1° Gennaio 2016.

Errori nella documentazione.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come evitare di perdere le varie agevolazione anche se, a causa di errori nella compilazione dei bonifici, le banche o le Poste italiane siano impossibilitate a operare la ritenuta richiesta e acquisita.

Per questa casistica si è recuperata la circolare 55/E del 2012 in cui il Fisco ha affermato che, in caso di bonifico incompleto, per non perdere l’agevolazione dovuta è necessario ripete il pagamento con un bonifico corretto.

Nel caso in cui però si sia impossibilitati a ripetere il pagamente in presenza di errori nel bonifico, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato in causa la circolare 43/E del 2016, in cui si specifica che anche in questo caso non si perde il diritto alla detrazione fiscale, ma solo a condizione che l’impresa beneficiaria del pagamento autocertifichi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

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