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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Chiedi e ti sarà risposto: il Fisco fuga i dubbi sui Bonus Fiscali sulla casa

Le discipline sono complesse e l’Agenzia delle Entrate, attraverso la rivista “Fisco Oggi”, risponde alle domande dei contribuenti. Oggetto dei quesiti di oggi sono il Bonus Mobili e grandi Elettrodomestici e l’Ecobonus.

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La normativa che riguarda i vari

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Fiscali sulla casa, confermati o introdotti ex novo dalla Legge di Stabilità 2018, è complessa, ricca di casi specifici e di qualche restrizione. Proprio per questo motivo, conscia che sarebbero stati molti i dubbi sollevati dalle varie discipline riguardanti i singoli Bonus, l’Agenzia delle Entrate ha attivato, nella rivista telematica “Fisco Oggi”, una rubrica nella quale risponde ad alcuni piccoli e grandi quesiti comuni, perché, magari, riguardano punti non troppo chiari della normativa.

Anche oggi proponiamo tre domande che ci sono parse particolarmente interessanti, con le relative risposte ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

Ristrutturazione nel 2017 e acquisto mobili nel 2018.

Nel caso in cui un proprietario di casa abbia sostenuto le spese per lavori di ristrutturazione iniziati e completati nel 2017, può acquistare della mobilia per arredare quella medesima abitazione nell’anno successivo? Ovvero, può usufruire del Bonus Ristrutturazione 2017 e del Bonus Mobili e grandi Elettrodomestici 2018?

La risposta è affermativa. Secondo l’Agenzia delle Entrate si ha diritto al Bonus Mobili 2018, pur avendo completato lavori di ristrutturazione nel 2017. “Secondo quanto stabilisce l’ultima legge di Bilancio, infatti, è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici effettuato nel 2018 per arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, sempre e quando, tali lavori abbiano avuto inizio a partire dal 1º gennaio 2017”.

Indipendentemente dall’ammontare della spese sostenute per la ristrutturazione, l’importo massimo per cui si può avere diritto al Bonus Mobili e grandi Elettrodomestici è del 50% di 10.000 euro. La quota dovuta verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo e restituiti, come sempre, in detrazioni IRPEF.

Bonus Mobili, spese trasporto e montaggio rientrano nelle detrazioni?

Di seguito, un altro interessante punto da chiarire riguardo al Bonus Mobili. Le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati con l’agevolazione possono rientrare tra quelle detraibili?

In questo caso la normativa è molto chiara: sì, anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati rientrano nelle agevolazioni del Bonus Mobili e grandi Elettrodomestici. “Per tale ragione – precisa l’Agenzia delle Entrate tramite la rivista Fisco Oggi – anche i pagamenti di queste ultime devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento”.

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Ecobonus e documentazione da inviare all’Enea.

In seguito alla seguente domanda posta da un’utente: “Ho eseguito dei lavori di riqualificazione energetica nel mio appartamento. Il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea decorre dalla chiusura del cantiere o dalla data di effettuazione del pagamento?”. L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza riguardo alle tempistiche e alle scadenze per l’invio della documentazione all’Enea, passaggio fondamentale e necessario per poter usufruire dell’Ecobonus.

Nella disciplina riguardante l’Ecobonus si specifica che, per fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, tutta la documentazione necessaria, ovvero le copie dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, debba essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. “Tale periodo di tempo decorre dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (come si evince dalla risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3)”.

L’Agenzia delle Entrate prosegue, però, specificando un caso particolare. Riguarda l’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo. In questo caso il contribuente può comunque provare la data di fine lavori. Come? “Con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (come da circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1)”.

Ricordiamo, infine, che l’invio della documentazione all’Enea deve avvenire necessariamente per via telematica, attraverso l’applicazione web del sito www.acs.enea.it.

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