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Norme, leggi e Bonus Fiscali

ECOBONUS 2016: TUTTO CIÒ CHE OCCORRE SAPERE PER USUFRUIRNE.

Ecco come la Legge di Stabilità 2016 proroga e amplia la casistica per usufruire dell’Ecobonus, ovvero la detrazione fiscale del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica.

Con la Legge di Stabilità 2016, legge n.208 del 28 dicembre 2015, sono state prorogate al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Con il termine Ecobonus si indica la prima delle due agevolazioni ed è da intendersi come una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti.

Quali sono le novità portate dalla legge di stabilità 2016?

Innanzitutto, come detto, viene prorogato al 31 dicembre 2016 la data limite per svolgere i lavori e per richiedere la detrazione fiscale in oggetto, dopo tale data si tornerà alla detrazione ordinaria per i lavori di ristrutturazione edilizia, fissata al 36%. Inoltre si estende il periodo anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”.

In secondo luogo si stabilisce che le detrazioni siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Chi può beneficiare delle agevolazioni e per quali immobili.

La detrazione Ecobonus del 65% può essere richiesta solo per interventi svolti su unità immobiliari ed edifici, o parti di edifici, già esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per attività d’impresa o professionale. Non sono invece agevolabili le spese effettuate durante la costruzione dell’immobile. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
Dunque a beneficiare di tale agevolazione possono essere:

  • Persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali e gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile;
  • Gli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA;
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa, quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali, ai quali spetta la detrazione dell’Ecobonus sull’IRES;
  • Le associazioni tra professionisti;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, purché siano soggetti al pagamento dell’Ires.

Quali sono gli interventi per i quali è possibile ricevere la detrazione fiscale?

La detrazione del 65% si applica per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016: essa spetta al contribuente a cui sono in carico le suddette spese. L’agevolazione è detraibile dall’IRPEF o dall’IRES in 10 rate annue di ugual importo ciascuna e non cumulabile con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico, cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore.

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Entriamo ora nel merito di quali siano effettivamente gli interventi sui quali è possibile richiedere lo sgravo fiscale:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori stabiliti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 €;
  • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica, espressa in W/m2K, stabiliti dal decreto 26 gennaio 2010 del ministro dello Sviluppo economico. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
  • L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 €;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e simultanea messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo di detrazione di 30.000 €;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 €;
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 €;
  • Per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €;
  • Per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 €;
  • Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La documentazione necessaria per la richiesta della detrazione.

  • Fatture e ricevute che certificano le spese sostenute, nonché le ricevute dei bonifici di pagamento;
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti richiesti. Per finestre comprensive di infissi, caldaie e pannelli solari questa può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore;
  • L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, tranne che per pannelli solari o sostituzione finestre, e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

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