Tra le varie detrazioni fiscali messe in campo dal Governo nel 2017 per aiutare gli italiani nell’acquistare casa o per rivalutare il patrimonio edilizio già esistente, l’Ecobonus è sicuramente tra le più interessanti sia dal punto di vista economico, che da quello del risparmio futuro: non a caso, anche nel 2017, i proprietari di immobili non si stanno facendo scappare questa opportunità per riqualificare le proprie abitazioni.
Cos‘è l’Ecobonus.
Con la legge di bilancio 2017, legge n° 232 dell’11 dicembre 2016, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la normativa già introdotta qualche anno fa riguardante gli interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti, per i quali sarà possibile detrarre dall’IRPEF o dall’IRES il 65% della spesa sostenuta per:
- Ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Il miglioramento termico dell’edificio: si includono gli interventi per la coibentazione o che interessano le parti strutturali dell’immobile in questione, come i pavimenti, le finestre e gli infissi;
- L’installazione di pannelli solari;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nell’Ecobonus rientrano tutti gli interventi i cui lavori siano iniziati tra il 6 giugno 2013 e, appunto il 31 dicembre 2017, salvo ulteriori proroghe per l’anno prossimo.
Quali gli interventi e le spese agevolabili.
Il bonus spetta per le spese documentate rimaste a carico del contribuente, quindi, ad esempio, non incentivate dal comune di appartenenza, per diverse tipologie di intervento, alle quali sono collegati differenti massimali che verranno restituiti in 10 rate annue di ugual valore ciascuna nella forma di detrazioni fiscali dall’IRPEF o dall’IRES. Vediamo quali sono gli interventi agevolabili (fonte Agenzia delle Entrate):
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in nell’apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in nell’apposita tabella. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
- L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
- Interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- Interventi per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

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Situazione condominio.
L’Ecobonus è valido (e ci mancherebbe altro!) anche per chi vive in condominio: la detrazione al 65%, infatti, è fruibile per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per tutte le tipologie di interventi appena citate, con l’unico vincolo che tali lavori interessino le parti comuni dell’edificio condominiale o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone l’immobile stesso. Per chi vive in condominio, però, vi è un’ulteriore buona notizia: la validità del bonus, infatti, ha scadenza 31 dicembre 2021, per cui tutte le spese sostenute fino a tale data saranno agevolabili.
Ma non è finita qua: per gli interventi sull’involucro dell’edificio e con un’incidenza superiore al 25% della superficie del condominio, la detrazione sale al 70%, e addirittura al 75% per lavori che portino un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. Per queste due casistiche di intervento l’importo complessivo di spesa agevolabile è di massimo 40.000 euro per ogni unità immobiliare facente parte dell’edificio su cui sono svolti i lavori.
Le ultime novità.
Due brevi news introdotte quest’anno:
- I beneficiari della detrazione potranno, dal 2017, optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati. Si sta inoltre lavorando per rendere ufficiale anche la facoltà di disporre una successiva cessione di tale credito;
- Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.