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Norme, leggi e Bonus Fiscali

ECOBONUS PER INFISSI E SERRAMENTI: TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE

La detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico è usufruibile anche per la sostituzione di infissi e serramenti, ma solo a determinate condizioni: vediamo insieme la normativa per fruire dell’agevolazione in modo corretto.

La legge di stabilità 2017, ne abbiamo parlato diverse volte, ha prorogato gran parte delle detrazioni fiscali già viste negli scorsi anni, aggiungendone di nuove (come il Sismabonus). Tra queste, una di quelle che ha avuto il maggior successo è sicuramente il bonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, grazie al quale è possibile detrarre dall’IRPEF il 65% della spesa sostenuta per interventi, sull’involucro di un immobile, volti ad aumentarne l’efficienza energetica.

Fra gli interventi agevolabili rientra anche la sostituzione degli infissi e dei serramenti di casa, con un limite massimo di sconto di 60.000 euro. La sostituzione di questi elementi strutturali, presenti in ogni abitazione, consentono infatti, oltre ad un aumento del comfort degli ambienti interni di casa, anche un miglioramento termico e una diminuzione delle dispersioni di calore, in particolare verso l’esterno durante le stagioni più fredde.

A tal proposito, ENEA ha recentemente risolto alcuni dubbi circa la fruizione dell’Ecobonus proprio in caso di sostituzione di infissi e serramenti. Noi ne abbiamo parlato in questo video e, come promesso, in questo articolo ci rivolgiamo a chi fosse realmente interessato a questo tipo di intervento, spiegando dettagliatamente in quali casi si può usufruire di questa detrazione fiscale e come farlo.

Requisiti generali dell’immobile.

Prima di tutto è necessario assicurarsi che l’immobile in cui avverrà la sostituzione di infissi e serramenti possieda tutti i seguenti requisiti, pena la perdita della possibilità di usufruire dell’Ecobonus:

  • Alla data della richiesta di detrazione, l’immobile in questione deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • Il proprietario dell’immobile deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi riferiti a quell’abitazione;
  • L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
  • In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344 della legge di stabilità 2017, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

Requisiti specifici dell’intervento.

Andiamo ora ad analizzare quali siano le caratteristiche tecniche dell’intervento, affinché quest’ultimo possa rientrare nella casistica dell’Ecobonus e quindi godere della detrazione fiscale dedicata:

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • L’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • L’intervento deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2010.

Assicurate le condizioni generali dell’immobile e quelle specifiche dell’intervento, le opere agevolabili sono:

  • Infissi, serramenti, vetri;
  • Scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);
  • In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

Documentazione necessaria.

Affinché tutto sia in regola e per essere certi di poter usufruire dell’Ecobonus relativo alla sostituzione di infissi e serramenti, è necessario conservare i seguenti documenti:

  • L’asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite; in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
  • Un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi, che può essere riportato: all’interno della certificazione del produttore, in una zona a campo libero; in un’autocertificazione del produttore; nell’asseverazione.

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La citata asseverazione può essere:

  • Sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • Esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo amministrativo e tecnico:

  • Fatture relative alle spese sostenute;
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • Ricevuta dell’invio effettuato ad ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa; nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
  • Schede tecniche varie;
  • Originali inviati ad ENEA firmati;
  • Nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Documenti da trasmettere ad ENEA.

La documentazione necessaria per accedere alla detrazione fiscale dedicata ad infissi e serramenti va trasmessa, esclusivamente attraverso l’apposito sito web all’anno in cui sono terminati i lavori, ad ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori stessi.

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