La corte di cassazione, tramite la sentenza 19270/2014, ha disposto la cancellazione di tutti i pignoramenti immobiliari. Anche quelli convalidati prima dell’entrata in vigore del Decreto del Fare, quindi prima del 21 agosto 2013. Nel caso in cui l’immobile non sia già stato venduto e sussistano determinate condizioni, per il valore retroattivo di tale decisione, il pignoramento avviato viene cancellato.
Per la precisione, la casa non può essere pignorata nel caso in cui: rappresenti l’unico immobile posseduto dal debitore; ha finalità abitativa; non fa parte della categoria degli immobili di lusso; è la sua residenza anagrafica. Inoltre non è possibile procedere al
pignoramento
nel caso in cui il credito a ruolo non sia pari almeno a 120.000 euro e non siano ancora decorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca, il periodo entro il quale il debitore ha la possibilità di sanare il debito evitando le procedure cautelari di pignoramento da parte di Equitalia.
I requisiti sull’ipoteca.
I requisiti sull’ipoteca, invece, non hanno subito modifiche con il Decreto del Fare. Per cui, nel caso in cui l’importo a ruolo sia pari ad almeno 20.000 euro, ogni immobile, anche se prima abitazione, può essere oggetto di ipoteca da parte dell’agente di riscossione. Inoltre, le decisioni sulle procedure cautelari consentono ad Equiltalia di intervenire nelle procedure di esproprio di altri creditori.
Il Decreto del Fare ha apportato novità anche per quanto riguarda i fermi amministrativi. Nel caso in cui il debitore non versi la somma dovuta neanche dopo la notifica di preavviso del fermo, cioè l’invito a saldare il debito entro 30 giorni, Equitalia può iscrivere il fermo amministrativo del veicolo. In questo modo il mezzo di trasporto del debitore non potrà circolare, pena la sua confisca.
Pignoramento delle auto.
Diversa la situazione del pignoramento delle auto come beni strumentali. Infatti, con il Decreto del Fare, nel caso in cui il debitore dimostri, entro 30 giorni dalla notifica, che il veicolo è un bene strumentale, quindi che gli è indispensabile per esercitare la sua professione o la sua attività commerciale e che non può essere sostituibile con altri mezzi aziendali, il pignoramento non può superare un quinto del valore del bene. Può, dunque, essere eseguito solamente in mancanza di altri beni di proprietà del debitore su cui Equitalia possa rifarsi per ottenere quanto dovuto. Se il veicolo è strumentale il pignoramento è valido per 360 giorni e può essere venduto all’asta solamente dopo 300 giorni dal pignoramento. In questo modo, il debitore resta custode del mezzo e può continuare ad utilizzarlo in base alla sua destinazione d’uso originaria.