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Norme, leggi e Bonus Fiscali

Il Fisco risponde: risolti 3 quesiti sul Bonus Ristrutturazione e i lavori eseguiti in proprio

Ho diritto alla detrazione se eseguo in prima persona interventi recupero sul mio immobile? E se a compierli è l’inquilino in affitto? E cosa succede se poi l’immobile viene ceduto a titolo gratuito? Ecco le risposte ai vostri dubbi.

In proprio

Ad un paio di mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2018 e dei conseguenti Bonus Fiscali, Fisco Oggi, rivista dell’Agenzia delle Entrate, ha risolto una serie di dubbi sollevati dai contribuenti e riguardanti la valenza o meno delle detrazioni fiscali sulla casa, in particolare del Bonus Ristrutturazione, nei casi di recupero e riqualificazione in proprio della propria abitazione.

In questi casi, la situazione particolare non è molto illuminante, di conseguenza, di seguito, abbiamo proposto le risposte ai dubbi più comuni sull’argomento.

Bonus Ristrutturazione e lavori in proprio.

Come spiegato dal Fisco a domanda diretta di un contribuente, la detrazione dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (prevista dall’articolo 16-bis, Tuir, Dpr 917/1986) si rivolge anche a chi esegue

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i lavori sull’immobile di sua proprietà, ma solo limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

Dunque, tutti coloro che intendono eseguire lavori di ristrutturazione in proprio hanno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, fino al 31 dicembre 2018 e fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da calcolare però solo sulle spese per l’acquisto dei materiali.

Bonus Ristrutturazione e cessione a titolo gratuito dell’immobile.

Il caso in questione è molto specifico. Ovvero, se il proprietario di un immobile esegue su di esso interventi di ristrutturazione, ma in seguito cede a titolo gratuito la medesima abitazione. In questo caso, ad usufruire della detrazione continuerà ad essere l’ex proprietario o colui che ha ricevuto l’immobile a titolo gratuito?

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto. “In premessa, si ricorda che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (articolo 16-bis, comma 8, Tuir). Tenuto conto della finalità perseguita dalla norma, per evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile”. Quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito, quale, ad esempio, la donazione.

In proprio

Bonus Ristrutturazione e lavori eseguiti in proprio.

Bonus Ristrutturazione e lavori svolti dall’inquilino.

Ammettiamo il caso in cui un inquilino intenda intervenire in prima persona sull’immobile in cui si trova in affitto. Eseguendo lavori di ristrutturazione, questi potrà usufruire della detrazione fiscale dedicata? La risposta è sì, ma a condizione che:

  • Il proprietario abbia acconsentito allo svolgimento dei lavori;
  • Il contratto di affitto sia regolarmente registrato;
  • L’inquilino sia in pari con il pagamento del canone.

Fisco Oggi ha infatti risposto a simile domanda. “Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo”. Ad esempio, quindi, proprietà o altro diritto reale, come locazione e comodato. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), invece, e quindi anche dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.

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