Anche dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno è possibile detrarre una cifra forfetaria dovuta in particolari casi di locazione, ma solo per gli alloggi adibiti ad abitazione principale: ai soggetti titolari di contratti di affitto per prima case, in sostanza, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria (cioè fissa), graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. In particolare questa possibilità riguarda i seguenti contratti tipici di affitto:
- A canone libero;
- A canone concordato;
- Contratti stipulati da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- Per inquilini di alloggi sociali;
- Contratti stipulati da lavoratori dipendenti, in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Se due o più di queste condizioni coesistino al medesimo tempo, il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole, senza alcun vincolo.
Nel corso di un anno, però, potrebbero anche verificarsi due o più di queste condizioni in periodi differenti, come ci si comporta in questo caso? Il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo le diverse detrazioni, ma il numero complessivo dei giorni indicato, ovviamente, non può superare i 365.
Infine la detrazione deve essere ripartita tra tutti gli aventi diritto ed è valida solo per il periodo dell’anno in cui l’abitazione è adibita a prima casa.
Di seguito analizzeremo nel dettaglio le detrazioni spettanti per ognuna delle tipologie di contratto precedentemente elencate, che danno il diritto a questa detrazione. Solo un’ultima precisazione: d’ora in poi per “reddito complessivo” si intende complessivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca.
Detrazione per contratti a canone libero.
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione a canone libero, solo per immobili adibiti ad abitazione principale, spetta una detrazione pari a:
- 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Il contratto, inoltre, deve essere sipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi, pena la decadenza della diritto alla detrazione: essa, fermo restando queste condizioni, verrà suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione.
Detrazione per contratti in regime convenzionale.
Coloro che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione a canone concordato, sempre e solo per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria pari a:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 247,90 euro se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
In genere questi contratti sono stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori: di norma sono della durata standard di tre anni, rinnovabili per altri due e in essi si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. In nessun caso, comunque, la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. Anche in questo caso la detrazione sarà suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione.
Detrazione per contratti di locazione spettanti ai giovani.
Questa detrazione è riservata ai giovani con età compresa tra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per la loro abitazione principale e che soddisfano i seguenti requisiti:
- Il reddito complessivo non è superiore a euro 15.493,71;
- È valida solo per i primi tre anni dalla stipula del contratto, con ulteriore limitazione che il conduttore si trovi sempre nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma;
- Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o dei tutori legali;
- Infine, il requisito d’età è soddisfatto se ricorre anche solo per una parte del periodo d’imposta.
Se queste condizioni sono soddisfatte contemporaneamente allora il giovane inquilino avrà diritto ad una detrazione annua di 991,60 euro.
La detrazione sarà suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame e solo per la sua quota.

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Detrazione per contratti di locazione spettanti ai dipendenti trasferiti per motivi di lavoro.
I lavoratori dipendenti che vengono trasferiti, per motivi inerenti alla loro professione, in un comune ad almeno 100 km di distanza da quello della precedente residenza o che si trovi in un’altra Regione, e che stipulano un contratto di locazione hanno diritto ad una detrazione pari a:
- 991,60 euro per redditi complessivi che non superano i 15.493,71 euro;
- 495,80 euro per redditi complessivi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Anche in questo caso la detrazione vale solo per i primi 3 anni dal cambio della residenza. La documentazione da presentare è il contratto di locazione regolarmente registrato e l’autocertificazione che attesti che l’alloggio è adibito ad abitazione principale, oltre che, ovviamente, la documentazione riferita al lavoro.
Detrazione per contratti di locazione di alloggi sociali.
A coloro che hanno stipulato contratti di locazione per alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti a loro abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, pari a:
- 900,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 450,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71, ma non i 30.987,41 euro.