Investire nel mattone è sempre stata una scelta fortemente caldeggiata dagli esperti del settore: oggi più che mai le condizioni possono essere favorevoli e non è detto che in futuro, se il trend di ripresa del mercato italiano dovesse confermarsi, rimangano tali. Il costo medio degli immobili in euro al metro quadro, attualmente, nella stragrande maggioranza delle provincie italiane è il più basso degli ultimi 5-7 anni, inoltre il Governo italiano ha messo in campo numerosi provvedimenti per favorire il flusso di compravendite di immobili residenziali e non.
Il caso specifico di cui intendiamo trattare oggi è quello che riguarda chi ha deciso di investire nell’edilizia e nel particolare di comprare un immobile residenziale, per poi cederlo in locazione ad uno dei moltissimi potenziali affittuari che il mercato offre: tramite il Decreto 8/9/2015 e successivamento confermato dalla Circolare 3/2016 dell’Agenzia dell’Entrate, è stata prolungata anche per quest’anno la detrazione dal reddito complessivo.
La norma specifica.
L’Agenzia delle Entarte ha confermato che chi acquisterà, entro e non oltre il 31 Dicembre 2017, una casa nuova invenduta oppure oggetto di ristrutturazione edilizia o edificata su un terreno di proprietà e poi procederà a cedere tale immobile in affitto, potrà beneficiare di una deduzione dedicata dal reddito cimplessivo, ovvero usufruire di una riduzione delle spese totali sostenute del 20%.
Le condizioni affinché l’immobile in questione rientri nella casistica particolare per poter fruire della agevolazione sono le seguenti:
- L’abitazione non deve rientrare nelle categorie catastali considerate di lusso;
- L’abitazione deve possedere prestazioni energetiche di classe B, A o superiore;
- L’abitazione deve essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto o dalla conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione, alla locazione per un periodo obbligatoriamente continuativo di minimo 8 anni, pena la perdita del diritto all’agevolazione;
È necessario però precisare che la detrazione non decade nel caso in cui avvenga una risoluzione del contratto di affitto anticipata, ovvero prima della scadenza degli 8 anni, se per motivi non imputabili al locatore e lo stesso si impegna e provvede alla stipula di un nuovo contratto di locazione entro 12 mesi dalla conclusione del precedente.
Esistono inoltre delle restrizioni in merito al grado di parentela che intercorre tra il locatore (chi cede in affitto) e il locatario (chi acquista in affitto e usufruisce dell’abitazione), che non possono, ad esempio, essere genitore/figlio.
Anche il canone praticabile per l’affitto dell’abitazione non è libero, ma va quantificato secondo limiti simili o coincidenti a quelli previsti per contratti a canone concordato.
A chi si rivolge la detrazione?
Questa particolare agevolazione spetta a tutte le persone fisiche, e non, quindi, ad imprenditori o ditte di qualsivoglia dimensione, che:
- Acquistano unità immobiliari a destinazione residenziale, che siano di nuova costruzione e invendute al 12 Novembre 2014, se cedute dalle imprese di costruzione o da cooperative edilizie;
- Acquistano unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro o risanamento conservativo, cedute da imprese di ristrutturazione o da cooperative edilizie;
- Nel caso di edificazione di abitazioni su aree possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori.

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Come funziona la detrazione.
L’agevolazione per le abitazioni acquistate e cedute in locazione, che si applica al reddito complessivo dell’acquirente, si compone di otto rate annuali di pari importo ciascuna, che, sommate, equiparano il 20% del prezzo speso per l’acquisto o la costruzione dell’immobile, fino ad un massimo di 300mila euro, ed è riconosciuta dal periodo d’imposta di sottoscrizione del contratto d’affitto. La stessa misura del 20% è prevista per la deduzione degli interessi pagati nell’anno sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili indicati.