La Certificazione Energetica misura e classifica la prestazione o rendimento energetico di un edificio o di un singolo immobile. In particolare, il fabbisogno annuo di energia invernale ed estiva necessaria per climatizzare gli ambienti, per riscaldare l’acqua per uso domestico, per la ventilazione e per l’illuminazione, secondo utilizzi standard. Oltre a valutare l’attitudine al consumo di energia allo stato di fatto, la Certificazione Energetica ha anche lo scopo principe di suggerire i possibili margini di miglioramento, sulla base di alcuni interventi (non obbligatori) atti a ridurre la spesa annuale di energia, con i rispettivi tempi di ritorno economico. E, quindi, in una certa misura può influenzare il valore dell’immobile stesso.
Oggi per acquistare o vendere, affittare e ristrutturare un immobile, è obbligatorio dotarsi di tale certificazione. Nel caso della compravendita, la
Certificazione Energetica
va presentata al notaio al momento del rogito, mentre nel caso del contratto di locazione essa costituisce un allegato del contratto stesso. È un onere a carico della parte venditrice o locatrice, sia essa impresa o privato.
Il Certificato Energetico – che ha una validità di 10 anni, salvo significativi accadimenti all’immobile (migliorie da ristrutturazione o eventi di forte degrado) – viene redatto da un professionista iscritto in appositi Albi regionali. A partire dalla documentazione progettuale o catastale disponibile e a seguito di un sopralluogo presso l’immobile da certificare.
L’obbligatorietà della certificazione ricade nei seguenti casi:
- Nuova costruzione di edifici;
- Ristrutturazione edilizia degli edifici;
- Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
- Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
Benefici e considerazioni.
Spesso il certificato energetico è considerato solo una formalità, imposta dalla legge nei momenti finali dell’espletamento delle pratiche immobiliari. Per la vendita di immobili usati ciò è comprensibile e, d’altro canto, quando si tratta di immobili in costruzione o nuovi l’impresa costruttrice fornisce garanzie circa la classe energetica a cui l’immobile è destinato.
In ogni caso è cosa utile conoscere il livello di dispersione energetica di un immobile. In quanto questo determinerà da un lato il livello dei costi di gestione (riscaldamento, condizionamento etc…), dall’altro l’entità degli eventuali interventi atti a migliorarne l’efficienza.
Il certificato energetico potrebbe costituire un utile documento di valutazione degli immobili, a parità di varie altre condizioni. Va tuttavia detto che la Certificazione Energetica ha un costo medio che va dai 200 ai 300 euro, per un normale appartamento. E se l’obbligo per la parte venditrice o locatrice nasce al momento dell’atto finale di acquisto o affitto, ciò significa che chi compra non può pretendere di avere il certificato energetico già dal momento della prima visita valutativa.
Cosa consigliare allora al potenziale compratore o affittuario? Una volta individuati i due o tre immobili di proprio interesse potete richiedere la certificazione come conditio-sine-qua-non la valutazione finale dell’immobile da parte vostra. Oppure mettere mani al portafoglio e decidere di pagare voi la certificazione al proprietario, vedendovela rimborsare nel caso in cui decidiate per quel determinato affare. Oppure ancora farvi dare un parere di massima dall’agente immobiliare o da un tecnico certificatore, richiedendo cioè una supposizione sulla classe energetica che verrà attribuita all’immobile al momento della verifica tecnica vera e propria.

Scopriamo cos’è e a cosa serve la certificazione energetica degli immobili.
Normativa e immobili (o strutture) esclusi dall’obbligo di certificazione.
La Certificazione Energetica recepisce le indicazioni normative nazionali dal D.lgs. 192/2005, e successive modifiche e integrazioni; nonché decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/06/09 sulle Linee guida nazionali sulla Certificazione Energetica, fino alla vera e propria legislazione attuativa adottata da ogni Regione.
Secondo le disposizioni attuative della Regione Emilia Romagna, ad esempio, sono invece esclusi dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione:
- Gli immobili ricadenti nell’ambito dei beni culturali ed ambientali e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici. Se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- I fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del solo processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civili;
- Le unità immobiliari prive di impianto termico con le seguenti destinazioni d’uso: 1) box; 2) cantine; 3) autorimesse; 4) parcheggi multipiano; 5) locali adibiti a depositi; 6) strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; 7) strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; 8) altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.