Il Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità del 2014 (Legge 147/2013) sta per concludere, finalmente, il suo lungo iter: infatti è attesa l’approvazione del Senato – prevista per oggi – riguardo questa lunga serie di norme relative all’edilizia realizzate con l’obiettivo di tutelare l’ambiente. Dopodiché il provvedimento passerà alla Camera.
Tra le iniziative, vi è il fondo di 10 milioni di euro con cui demolire gli immobili abusivi, in special modo quelli realizzati in aree a rischio dissesto idrogeologico.
Come si procederà una volta attivati i fondi?
Innanzitutto vanno individuati gli abusi edilizi. I Comuni intimano ai responsabili di rimuoverli, e se questi non adempiono al compito, l’Amministrazione procede alla demolizione. Il problema, però, è che spesso i Comuni non hanno i soldi necessari per ripristinare la legalità. Il fondo di 10 milioni di euro serve proprio a questo: a dare ai Comuni un’arma contro l’abusivismo edilizio, e poter avere una rivincita sui responsabili di tali abusi.
Per ottenere i fondi, i Comuni devono presentare al Ministero dell’Ambiente una domanda di concessione e in allegato il progetto delle attività di rimozione o di demolizione e dai relativi costi.
Sono ammessi al finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti.
Una volta ottenuti i finanziamenti, i comuni devono procedere alle rimozioni o demolizioni entro 120 giorni.
Per quanto riguarda strutture temporanee e mobili, il ddl interviene sul Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) ribadendo che manufatti leggeri, prefabbricati, roulottes, campers, case mobili e imbarcazioni non possono essere considerati come nuove costruzioni se installati per soddisfare esigenze temporanee o se si trovano in strutture ricettive autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Questo significa che, in questi casi, non è necessario il permesso di costruire.
Il ddl, inoltre, cancella il riferimento alla tipologia di ancoraggio al suolo, che secondo la disposizione del Testo unico dell’edilizia al momento in vigore (articolo 3, comma 1 lettera e5) deve essere temporanea, e si concentra unicamente sull’utilizzo cui è destinato il manufatto.
Tale provvedimento, se approvato in via definitiva, colpirà in maniera decisiva tutte quelle zone in cui, nel tempo, le costruzioni abusive sono diventate una casa o un posto di lavoro per tante persone.
Se il fondo verrà attivato, dove verranno sistemate le famiglie cacciate dagli stabili? Ci sarà un provvedimento in merito a questo?