I giovani nati negli anni ’80 e ’90, i cosiddetti Millennials, ovvero quelli che, emancipandosi dalle proprie famiglie, si stanno scontrando con i problemi derivanti dalla crisi economica, preferiscono prendere casa in affitto, piuttosto che acquistarla, anche tramite mutui, che vengono spesso considerati troppo lunghi e vincolanti. Questo è ciò che emerge da uno studio condotto da Nomisma e Censis, sulle preferenze e le esingenze dei quasi 11 milioni di Under 35 italiani, ma col crescere della domanda di case in affitto, cresce anche il rischio di incappare in affitti in nero, totale o parziale, una piaga che affligge l’Italia da molto tempo e che non accenna a risolversi.
Lo studio, le statistiche e le opinioni.
Secondo Nomisma e Censis, per gli Under 35 italiani, l’acquisto di casa non è una priorità e, pur raggiungendo una certa indipendenza e stabilità economica, i giovani preferiscono vivere in affitto, complice anche la maggiore disponibilità, per necessità o indole, a spostarsi, anche all’estero se necessario, e la generale instabilità lavorativa che grava sulle loro teste e che sono, loro malgrado, costretti a vivere.
A livello nazionale solo il 18% della popolazione dichiara di vivere in affitto, ma la percentuale si alza a quasi in doppio, 34,7%, se si restringe il campo d’indagine ai Millennials, nonostante gli innegabili sforzi per favorire l’acquisto di casa, compiuti dal Governo fin dal 2014. I bonus fiscali e le agevolazioni non convincono i giovani italiani e più si è giovani, più cresce la diffidenza verso il mattone: fra le rischieste di mutuo presentato nel primo semestre del 2016, appena il 2% è firmato da un Under 25, mentre se si allarga lo spettro fino ai 35 anni di età, non si raggiunge comunque il 25%.
Lo studio si conclude con un monito a rivalutare strumenti, agevolazioni fiscali, ma, soprattutto, le modalità di accesso al mondo del lavoro, questione complessa e di difficile soluzione, almeno in tempi brevi. Ed in questa situazione di insicurezza cronica e instabilità economica, cresce il rischio di ricorrere o accettare affitti in nero, più economici e meno vincolanti, ma, lo sottolineiamo, illegali e a rischio di onerose sanzioni.

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Registrazione del contratto di locazione e affitto in nero.
Il caso, purtroppo più frequente di quanto dovrebbe, di cui parliamo è quello in cui venga proposto al conduttore un contratto di locazione in nero, ovvero un contratto che non viene registrato all’Agenzia delle Entrate e sconosciuto al Fisco sul quale, di conseguenza, il proprietario dell’immobile non paga le tasse dovute.
Le conseguenze di natura tributaria o fiscale di tale situazione, sono a carico del padrone di casa, ma anche dell’inquilino: si tratta di un caso di evasione fiscale, ovvero di evasione nel pagamento dell’imposta di registro. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate e gli organi competenti vengano a conoscenza di questa situazione, essi hanno il diritto e il dovere di esigere il pagamento della suddetta imposta di registro in relazione a uno specifico contratto di affitto, applicando sanzioni sia al locatore, che al conduttore.
La legge, infatti, impone al padrone di casa di registrare l’affitto entro 30 giorni dalla fimra del contratto e di comunicarne la riuscita all’inquilino e all’eventuale amministratore di condominio, nei successivi 60; è concessa anche la possibilità di allungare i tempi previsti pagando una sovrattassa, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso, ma sempre tramite dichiarazione e comunicazione ufficile.
Per maggiori informazioni tecniche riguardanti la registrazione dei contratti d’affitto e i contratti in nero, vi invitiamo a leggere anche questo nostro articolo.

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Rischi e sanzioni.
Il conduttore che non dichiara il contratto di affitto e, quindi, che non dichiara il canone che riceve nella sua dichiarazione dei redditi è soggetto a sanzioni tra il 240 e il 480% dell’imposta evasa; se invece viene denunciato un canone inferiore a quello che effettivamente percepisce, la sanzione varia tra il 200 e il 400% dell’imposta evasa. In entrambi i casi non hanno alcun valore eventuali pattuizioni private con il conduttore, a fare fede è ciò che viene indicato nel contratto d’affitto, se esso è stato registrato correttamente.
Se l’affitto è totalmente in nero, le sanzioni ricadono in toto sul proprietario di casa, nei termini appena descritti. Nel caso, invece, in cui l’inquilino paghi al proprietario solo una parte di affitto in nero le sanzioni ricadono sia su inquilino, che su proprietario:
- Il proprietario, come detto, dovrà pagare una multa del valore dell’imposta evasa aumentata del 200-400%;
- L’inquilino, su richiesta in via subordinata del Fisco, potrebbe dover pagare l’imposta di registro relativa alla registrazione del contratto, se si rende obbligatoria su disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
- L’inquilino, però, potrà richiede al proprietario di casa, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto d’affitto, le somme maggiori che ha pagato rispetto a quelle di mercato previste per la tipologia contrattuale in questione. Sarà poi il giudice a stabilire la misura corretta del canone dovuto e a decidere se dovuta la restituizione delle somme in più.
Infine, ricordiamo che, in base alla Legge di Stabilità 2016, nel caso in cui il proprietario di un immobile ceduto in affitto, non registri il contratto di locazione stipulato entro 30 giorni, allora il conduttore può presentare ricorso all’autorità giudiziaria e richiedere la restituzione delle somme pagate, oltre che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalle norme. Sarà poi il giudice preposto a stabilire il canone dovuto e l’eventuale restituzione delle somme pagate in eccesso.