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MONDO CASA

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI: obblighi, vantaggi, esclusioni.

Cos‘è.
La Certificazione Energetica misura e classifica la prestazione o rendimento energetico di di un singolo immobile, ovvero il fabbisogno annuo di energia invernale ed estiva necessaria per climatizzare gli ambienti, per riscaldare l’acqua, per la ventilazione e per l’illuminazione, secondo utilizzi standard. Ha anche lo scopo principe di suggerire i possibili margini di miglioramento, con i rispettivi tempi di ritorno economico, e quindi, in una certa misura può influenzare il valore dell’ immobile stesso.
Oggi per acquistare o vendere, affittare e ristrutturare un immobile è obbligatorio dotarsi di tale certificazione. Nel caso della compravendita, la Certificazione va presentata al notaio al momento del rogito, mentre nel caso del contratto di locazione essa costituisce un allegato del contratto stesso. E’ un onere a carico della parte venditrice o locatrice, sia essa impresa o privato.
Il Certificato Energetico – che ha una validità di 10 anni, salvo significativi accadimenti all’immobile (migliorie da ristruitturazione o eventi di forte degrado – viene redatto da un professionista iscritto in appositi Albi regionali.
L’obbligatorietà della certificazione ricade nei seguenti casi: – nel caso di nuova costruzione di edifici – nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici – nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari – nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

Considerazioni.
Spesso il certificato energetico è considerato solo una formalità, imposta dalla legge nei momenti finali dell’ espletamento delle pratiche immobiliari. Per la vendita di immobili usati ciò è comprensibile e d’altro canto, quando si tratta invece di immobili in costruzione o nuovi l’impresa certifica la classe energetica come prassi ormai consolidata.
In ognuno dei due casi è utile conoscere il livello di dispersione energetica di un immobile, in quanto questo determinerà da un lato il livello dei costi di gestione (riscaldamento, condizionamento etc.) dall’altro l’entità degli eventuali interventi atti a migliorarne l’efficienza.

Normativa e immobili (o strutture) esclusi dall’obbligo di certificazione.
La certificazione energetica recepisce le indicazioni normative nazionali dal D.lgs. 192/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/06/09 sulle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica, fino alla legislazione attuativa adottata da ogni Regione.
Secondo le disposizioni attuative della Regione Emilia Romagna sono esclusi dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione:
a. gli immobili ricadenti nell’ambito dei beni culturali ed ambientali e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b. i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del solo processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
e. le unità immobiliari prive di impianto termico con le seguenti destinazioni d’uso: 1) box, 2) cantine, 3) autorimesse, 4) parcheggi multipiano, 5) locali adibiti a depositi, 6) strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, 7) strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, 8) altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

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Scritto in redazione www.mycase.it – fonte dati: Regione Emilia Romagna.

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