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NUOVE NORME PER LA CANCELLAZIONE ONLINE DELLE IPOTECHE COLLEGATE AI MUTUI

Dal 2015 gli istituti finanziari dovranno attenersi alle nuove procedure di cancellazione semplificata online delle ipoteche collegate ai mutui approvate il 29 luglio dall’Agenzia delle Entrate.

Il 29 luglio l’Agenzia delle Entrate ha approvato nuove specifiche tecniche per la cancellazione online delle ipoteche collegate ai mutui e dal 2015 istituti di credito, intermediari finanziari ed enti di previdenza dovranno attenersi alle nuove modalità approvate dal provvedimento.

Sono state aggiornate sia le istruzioni informatiche impartite dall’Agenzia del Territorio con provvedimento del 9 ottobre 2007, sia quelle varate il 25 giugno 2012 con riguardo alle ipoteche iscritte da oltre vent’anni. L’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 385/1993, il Testo Unico Bancario, stabilisce che le ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento cessano automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e il debitore non dovrà sostenere nessun costo aggiuntivo.

La norma vale per i mutui e per i finanziamenti, anche se non fondiari, concessi a partire dal 2 giugno del 2007. L’istituto creditore deve attivare la cancellazione inviando una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al Reparto servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, secondo il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del Testo Unico Bancario, introdotto dal decreto legge n. 16/2012, la procedura di cancellazione semplificata è stata estesa anche alle ipoteche ultraventennali e non rinnovate dal creditore, ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile.

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