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Norme, leggi e Bonus Fiscali

NUOVO CODICE APPALTI, SUBITO ATTIVO TRA LUCI E OMBRE.

In vigore fin dalla sua pubblicazione il Nuovo Codice Appalti, decreto “totale” che regolamenta l’assegnazione dei bandi ponendo al centro dell’attenzione progetto, progettazione e trasparenza.

Nella giornata di martedì 19 aprile 2016 è stato finalmente, perché corretto in tempi record e depositato l’ultimo giorno disponibile concesso dalla UE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Nuovo Codice Appalti Pubblici, ovvero il decreto legislativo 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il decreto, in vigore fin da subito e fin da subito regolatore dei nuovi appalti pubblici pubblicati e messi in bando, si presuppone, in primo luogo, di porre al centro dell’attenzione progetto e progettazione, anche se non sono mancate critiche a questa “definizione”, come ad esempio quella autorevole di Giuseppe Capocchin, presidente del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ), secondo il quale il decreto disattende alcuni principi essenziali di trasparenza e di valutazione del lavoro del libero professionista.

Il secondo grande obiettivo del decreto legislativo è proprio la trasparenza dell’intera procedura di assegnazione di un bando pubblico, per combattere uno dei più grandi cancri della società italiana: la corruzione in materia di assegnazione di opere e servizi pubblici. Vengono, infatti, conferiti all’ANAC, l’Autorità Anticorruzione del presidente Cantone, il celebre pm dei processi ai Casalesi, amplissimi poteri decisionali e di supervisione dell’intera procedura di assegnazione di un appalto pubblico.

Applicazione del nuovo decreto legislativo.

Il Nuovo Codice Appalti sarà applicato:

  • Alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, non siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. stesso;
  • Ai contratti per i quali non è stata data pubblicità ai bandi e agli avvisi (in questi casi nel nuovo D.Lgs. è previsto che le nuove norme debbano essere applicate se alla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. non sono stai ancora inviati gli inviti a presentare offerte e, quindi, a titolo esemplificativo, nel caso di una procedura negoziata senza bando di gara dovranno essere applicate le nuove norme nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ancora inviato la lettera di invito ai soggetti individuati a seguito di indagine di mercato).

Dunque un decreto omnicomprensivo che spazza via le predenti normative in termini di regolamentazione degli appalti pubblici, in particolare abroga il D.Lgs. n. 163/2006. Un problema è sorto in merito al Regolamento n. 207/2010, che definiva numerose misure regolative di norme precedentemente contenute nell’ex D.Lgs n. 163/2006, in particolare in materia di qualificazione delle imprese di costruzioni, livelli progettuali, regole per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, esecuzione del contratto e contabilità. Nel nuovo decreto legislativo non è previsto un Regolamento Attuativo, che verrà, infatti, sostituito da una cinquantina di atti costituiti da decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio, linee guida dell’ANAC. Questo il motivo per cui il Governo, recependo le preoccupazioni del Consiglio di Stato, ha deciso per un’abrogazione “soft” del Regolamento n. 207/2010, che dunque resta in vigore e verrà abrogato entro il 31 dicembre 2016, dando così tempo fino a fine anno agli organi sopraccitati di recepire e assimilare le nuove competenze loro assegnate.

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Ma le novità riguardano, anche, i piccoli appalti ed i lavori in house delle concessionarie. Per quanto concerne i piccoli appalti, la versione definitiva del D.Lgs. non contiene modifiche relative alla opportunità di rendere obbligatorie, per gli appalti sopra i 150.000 €, le gare precedute da un bando e, inoltre, resta la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione di euro con una procedura negoziata senza bando, con la consultazione di, minimo, dieci imprese. Relativamente, poi, ai lavori delle concessionarie viene confermata la soglia dell’80% da affidare con gara e salta, quindi, la deroga che avrebbe permesso alle società concessionarie di continuare a realizzare i lavori in house, se gestiti attraverso risorse interne.

I superpoteri concessi all’ANAC.

La riforma affida all’Autorità Anticorruzione poteri che superano di gran lunga quelli attribuiti ad altre Autorità indipendenti e la mette nella (scomoda?) posizione di giudice super partes: da una parte è garante delle stazioni appaltanti, aiutandole attraverso la predisposizione di linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo, capitolati-tipo; dall’altra è vigilante unico per i soggetti che operano nel mondo dei contratti pubblici, con i compiti di:

  • Istituzione e gestione dell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, novità, questa, assoluta del nuovo Codice Appalti Pubblici;
  • Gestione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, previste per alcune tipologie di appalti;
  • Gestione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, che operano mediante affidamenti diretti, della Camera arbitrale per i contratti pubblici, del sistema di rating d’impresa;
  • Dei controlli sugli organismi che rilasciano le attestazioni di qualificazione, le famose Soa.

L’unico dubbio sollevato è se i compiti e le responsabilità delegati all’Anac non rischino di essere eccessivi rispetto alle sue attuali possibilità, e di personale, e di competenze, ma di questo solo il tempo potrà essere giudice.

Insomma, il Nuovo Codice Appalti si propone come una piccola-grande rivoluzione nel mondo dell’assegnazione degli appalti pubblici, e come ogni nuovo decreto è sostenuto a spada tratta da alcuni, ma aspramente contestato da altri. Di certo risponde correttamente alle direttiva UE, salvo piccole possibili specificazioni o riserve da parte degli organi europei competenti, specificate ad inizio articolo. Dunque non resta che aspettare per poter valutare l’effettiva utilità e utilizzabilità del nuovo decreto legislativo: se, comunque vada, dovesse contribuire alla trasparenza e alla correttezza dell’assegnazione dei bandi, contro la corruzione dilagante, sarebbe, di certo, un grande successo.

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