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Politiche Abitative in Emilia Romagna: una casa per le giovani coppie

Verrà pubblicata ufficialmente mercoledì 3 agosto l’iniziativa della Regione in materia di politiche abitative. I contributi arrivano sino ad un massimo di Euro 15.000 per nucleo familiare.

INTRODUZIONE

Con questo programma la Regione si propone di soddisfare celermente a condizioni più agevoli di quelli di mercato, la domanda di servizi abitativi di particolari categorie di cittadini che non dispongono dell’ammontare di risparmio necessario e sufficiente ad accedere alla proprietà della prima casa.
Tale finalità è realizzata favorendo la possibilità per particolari categorie di cittadini di acquistare la proprietà della prima casa con patto di futura vendita, dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento di massimo di 4 anni a canoni migliori di quello di mercato, ad un prezzo determinato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita.
Le parti possono concordare la compravendita dell’alloggio anche prima della scadenza dei 4 anni di locazione o di assegnazione in godimento.

CONTRIBUTO

L’importo del contributo per alloggio è di 10.000,00 euro, che aumenta a 13.000,00 Euro per gli alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici previsti dalla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008.
Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo di 2.000,00 Euro per i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.

ALLOGGICANONIPREZZI DI CESSIONE

Gli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati.
Gli alloggi devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento per un massimo di 4 anni, con proprietà differita.
Entro i 4 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la proprietà dell’alloggio.
Il prezzo di vendita a metro quadrato dell’alloggio, che deve essere oggetto di convenzione o atto unilaterale d’obbligo tra il comune e l’operatore non può superare il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva indicato al momento della collocazione della offerta.
Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell’alloggio che precede il trasferimento della proprietà allo stesso all’inquilino, deve essere determinato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998, ed è oggetto della convenzione tra il comune e l’operatore o dell’atto unilaterale d’obbligo.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito.

Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia abbia non più di 35 anni.
Per monoparentali si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45 anni di età con uno o più figli a carico.
Per numerosi si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti, dei quali almeno uno minore di anni 18.
I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell’alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.

I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del pre-contratto:

1) cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all’Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
2) almeno uno dei componenti deve possedere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in un Comune dell’Emilia-Romagna; tale requisito non è richiesto per gli iscritti all’Aire in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna che intendono rimpatriare;
3) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche non superiore a 40.000,00 Euro. Nel caso di nuclei costituiti da famiglie numerose il limite massimo dell’Isee è incrementato dell’‘importo di 2.000,00 Euro per il primo figlio fiscalmente a carico. Per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce secondo una progressione aritmetica in ragione di 500 Euro al crescere di ogni termine della stessa (esempio primo figlio Euro 2.000,00, secondo figlio Euro 2.500,00, terzo figlio Euro 3.000,00 ecc…); per figlio a carico si intende il figlio di minore età ovvero di maggiore età convivente che non ha percepito redditi o che ha percepito redditi non superiori al limite fissato dal DPR 917/86 e successive modificazioni;
4) nessuno dei componenti deve possedere nel territorio regionale un alloggio o la titolarità del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo familiare sulla base della normativa regionale relativa all’edilizia agevolata;
5) nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio;

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Il bando verrà pubblicato sul bollettino ufficiale del 3 agosto.

Dopo la pubblicazione del bando le imprese e le cooperative dalle ore 9,00 del 26 agosto 2011 alle ore 17,00 del 15 settembre 2011 mettono a disposizione degli alloggi di loro proprietà . Il giorno 22 settembre 2011 alle ore 12,00 sul sito http://www.intercent.it/ sarà pubblicato l’elenco degli alloggi disponibili per i quali la giovane coppia può presentare domanda.

I nuclei interessati per partecipare al bando devono:

1) dalle ore 12,00 del giorno 22 settembre 2011 fino al 9 dicembre 2011 individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l’operatore proprietario dell’alloggio prescelto. Il nucleo può sottoscrivere un solo pre-contratto.

2) presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile collegandosi al sito: http://www.intercent.it/ dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 12 dicembre 2011.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://www.intercent.it/ il giorno 20 dicembre 2011.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AL NUCLEO

Il nucleo interessato deve rispettare alcune condizioni:

1) gli impegni contrattuali assunti con l’operatore;
2) ognuno dei componenti il nucleo deve acquisire la titolarità della proprietà dell’alloggio per non meno del 10%;
3) trasferire la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure 120 giorni dalla sottoscrizione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione;
4) a risiedere stabilmente nell’alloggio, a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall’atto pubblico di assegnazione in proprietà. Ai sensi della normativa vigente qualora nei primi cinque anni insorgono gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale potrà essere richiesta agli ufficio regionali competenti l’autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell’alloggio. Decorso tale quinquiennio gli alloggi possono essere alienati o locati nel rispetto delle norme previste nella convenzione comunale;

Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.

Se a seguito delle previste verifiche dovesse risultare che il nucleo interessato non ha rispettato tali impegni assunti dovrà versare la somma erogata dalla Regione maggiorata degli interessi legali.

Riferimento
Per informazioni à rivolgersi a:
Mattioli Francesco
Telefono 051/5273772

Email:fmattioli@regione.emilia-romagna.it“> fmattioli@regione.emilia-romagna.it

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Fonte: http://casa.regione.emilia-romagna.it/index.php

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