#cittaportale# – Ce ancora una settimana di tempo per inviare allAgenzia delle Entrate i dati relativi al bonus energia: il 30 marzo 2010 scadono, infatti, i termini, per richiedere la detrazione del bonus del 55% per i lavori di riqualificazione energetica iniziati lo scorso anno e ancora in corso. Superata questa data non si avrà più diritto a detrarre le spese sostenute lo scorso anno. Mentre se i lavori verranno realizzati in più periodi dimposta, linvio dei dati andrà fatto ogni anno.
Va, quindi, ricordato che e possibile usufruire di questo sconto ai fini Irpef o Ires su tutti gli interventi effettuati sugli edifici esistenti (con valore massimo della detrazione fiscale di 100mila euro), sullinvolucro di edifici esistenti (la detrazione massima in questo caso ammonta a 60mila euro), sullinstallazione dei pannelli solari (stesso tetto di 60mila euro) e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (con 30mila euro massimo di detrazione).
Sono larticolo 29 del Dl 185/2008 e il provvedimento del 6 maggio 2009 – in cui e stato anche approvato il relativo modello – a spiegare nel dettaglio le modalita con cui comunicare lammontare delle spese sostenute nel periodo dimposta 2009, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.
Non occorre, invece, nessuna comunicazione se i lavori sono iniziati lo scorso ma non sono sostenute spese fino al 31 dicembre 2009. In questo caso, infatti, la detrazione sara tutta sui redditi del 2010. Mentre per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.
Per quanto riguarda i termini e le modalita operative, va detto che linvio va eseguito solo per via telematica direttamente dal soggetto interessato (procedura valida per chi e registrato sul sito dellAgenzia delle Entrate dove scarichera lapposito software) o tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti, associazioni di categoria, eccetera). Se, invece, le spese sono sostenute da piu di un proprietario o detentore dellimmobile oggetto di intervento, la comunicazione puo essere trasmessa soltanto da uno di essi.
Ma liter non si conclude qui. Questa comunicazione alle Entrate non sostituisce infatti in alcun modo lulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%. I contribuenti interessati al bonus energia devono anche inviare allEnea – entro 90 giorni dalla fine dei lavori – i dati relativi agli interventi realizzati, collegandosi al sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
Non va, infine, dimenticato che vale sempre il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali come chiarito dallAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010. In altre parole, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovra scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires oppure fruire di altri eventuali bonus.
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Fonte:miaeconomia.it