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Norme, leggi e Bonus Fiscali

RISTRUTTURARE CASA: TUTTE LE DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

La Legge di Stabilità 2016 corre in aiuto, con detrazioni fiscali, anche di chi deve ristrutturare un’immobile: vediamo quali sono gli interventi agevolabili e come ottenerli.

Ancora una volta parliamo della Legge di Stabilità 2016, in questo caso lo facciamo per quanto riguarda le detrazioni fiscali sulle spese per opere di ristrutturazione edilizia, che possono essere scaricate dall’IRPEF, in modo del tutto analogo al Bonus mobili per le giovani coppie o all’ Ecobonus, agevolazioni anch’esse oggetto di proroga e ampliamento da parte della medesima legge.

Ristrutturazioni edilizie, Bonus mobili e Misure antisismiche: tutte le detrazioni.

Con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, si proroga al 31 dicembre 2016 il periodo durante il quale è possibile usufruire di una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 €, sostenuta per opere di ristrutturazione edilizia, sul proprio immobile, nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al, appunto, 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 € per unità immobiliare.

Viene, inoltre, prolungato al 31 dicembre 2016 anche il Bonus mobili: ovvero una detrazione del 50% sulle ulteriori spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 €, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Quest’ultima detrazione non va dunque confusa, per quanto molto simile, con il Bonus mobili per le giovani coppie.

Infine la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Questi ultimi interventi rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici, quindi calcolata su un ammontare massimo di 96.000 € per unità immobiliare.

In tutti e tre i casi la detrazione fiscale dall’IRPEF avviene in 10 rate annuali di ugual valore ciascuna.

A chi spettano queste agevolazioni fiscali e come richiederle.

A poter beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • Il proprietario o il nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • L’inquilino o il comodatario;
  • I soci di cooperative divise e indivise;
  • I soci delle società semplici;
  • Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare o coniuge, convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese, e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Per poter fruire di queste agevolazione è importante avere tutte, e sono molte, le carte in regola, pertanto occorre, in primo luogo:

  • Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

In più è necessario conservare, ed esibire a richiesta degli uffici, i seguenti documenti:

  • Le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
  • Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • Ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • Comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria;
  • Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
    Ricevute dei bonifici di pagamento.

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Quali interventi rientrano effettivamente tra quelli agevolabili.

Entriamo ora nel merito di quali siano i lavori di ristrutturazione edilizia sui quali è possibile usufruire delle detrazioni, sia sulle singole unità immobiliari residenziali, che su edifici residenziali comprendenti diverse unità:

  • Quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, e su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • Quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • Quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
  • Quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
  • Quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad * evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica si ha diritto alla detrazione solo relativamente a spese riguardanti opere che richiedono un intervento diretto sull’immobile;
  • Quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
  • Quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • Le spese per la progettazione, le spese per tutte le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento e le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • Le spese per la messa in regola degli impianti elettrici degli edifici e delle norme Unicig per gli impianti a metano;
  • Le spese per l’acquisto dei materiali;
  • Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • L’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • Gli oneri di urbanizzazione;
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

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