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Norme, leggi e Bonus Fiscali

SISMABONUS: TUTTO CIÒ CHE OCCORRE SAPERE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE

Tramite un’apposita guida, l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sulla nuova agevolazione detta “Sismabonus”: scopriamo insieme come funziona, chi e per cosa si può richiedere, fin quando dura e quanto si può risparmiare.

L’Agenzia delle Entrate ha da pochi giorni pubblicato una interessante Guida alle ristrutturazioni edilizie, in cui vengono messe in luce tutte le novità apportate alla detrazione fiscale con la Legge di Stabilità 2017 e spiegato come usufruire sia del Bonus Ristrutturazione, sia del nuovo Sismabonus.

Vediamo insieme, aiutandoci con questo documento, di sviscerare il Sismabonus in tutte le sue parti, ovvero chi può usufruirne, come e fino a quando si può accedere alla detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione e adeguamento sismico.

Adeguamento sismico: la detrazione Sismabonus.

Con la Legge di Bilancio 2017, il Governo, ha stabilito la prorogo di questa detrazione fiscale fino al 31 Dicembre 2021, questo significa che tutte le spese riguardanti interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico effettuate nei prossimi 5 anni, godranno della agevolazione detta Sismabonus. Con essa, ovviamente, sono state introdotte specifiche regole per la concessione della detrazione, in particolare si sono previsti importi più sostanziosi quando gli interventi realizzati conseguano materialmente una riduzione del rischio sismico.

Importante novità che ci preme sottolineare è che si son fatte rientrare tra le spese detraibili anche quelle sostenute per lo studio della condizione dell’immobile, ovvero per la classificazione e la verifica sismica: come abbiamo spiegato in questo articolo, lo studio preliminare di un immobile e della zona in cui è edificato è fondamentale per comprendere appieno la reale necessità, o meno, di intervenire su di esso, e per valutare l’eventuale efficacia di un determinato intervento piuttosto che un altro.

Come in passato si può usufruire dell’agevolazione per interventi su tutti i tipi di immobili di tipo abitativo, ma la novità è che il Sismabonus non vale solamente per quelli adibiti ad abitazione principale come era in precedenza, ma per qualsiasi immobile residenziale o utilizzato per attività produttive. Inoltre, è valido non solo per gli edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (Zone sismiche 1 e 2), ma anche per quelli situati in zone a rischio modesto (Zona 3).

Parliamo ora di cifre: la detrazione è calcolata come il 50% delle spese effettuate per determinati interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico di un immobile fino ad una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno in cui vale la detrazione fiscale. La quota detratta verrà restituita in 5 quote annue (e non più in 10 come era di norma in passato) di pari importo ciascuna, a partira dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Ci sono casi in cui, però, la percentuale sulla spesa restituita è maggiore e dipende fondamentalmente dall’efficacia degli interventi effettuati:

  • Il passaggio a una classe di rischio inferiore, infatti, produce una detrazione del 70% della spesa sostenuta;
  • Il passaggio a due classi di rischio inferiori, invece, porta ad una detrazione dell’80%.

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Sismabonus sui condomini.

I condomini godono, invece, di un regime di detrazione differente e ancora maggiore rispetto che alle singole unità abitative. Se, infatti, gli interventi vengono effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, le percentuali di detrazione della spesa sono più elevate:

  • È, infatti, al 75% nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • Dell’85% nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiore.

Anche in questo caso la detrazione si applica su un ammontare della spesa di massimo 96.000 euro moltiplicato, però, per il numero di unità immobiliari facenti parte l’edificio condominiale in questione.

Pagamento e altre concessioni.

Dal 1º gennaio 2017, in sostituzione alla detrazione, i beneficiari possono scegliere di cedere il credito che gli spetta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito o intermediari finanziari. Le modalità di cessione dei crediti saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per fruire della detrazione fiscale, infine, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risulti:

  • La causale del versamento, con riferimento alla norma, articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

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