Spesso ci capita il parlare delle cosiddette categorie catastali, in particolare in riferimento alle tasse sulla casa, ai Bonus Fiscali introdotti nel corso degli anni dai vari Governi o come requisito per i più differenti contributi erogati a tutti i livelli a nuclei familiari in condizioni di disagio economico o sociale. Ma che cos’è e quali categorie catastali esistono? E quali sono le sue funzioni? Cerchiamo di fare chiarezza e di entrare con precisione nel dettaglio di questa classificazione immobiliare.
Riferimenti normativi.
Per capire al meglio di cosa stiamo parlando, è necessario tirare in ballo almeno due norme fondamentali:
- Il primo è il regio decreto legge n° 652 del 1939, convertito poi in legge l’11 agosto 1939, n° 1249, anche noto come il provvedimento volto a disciplinare l’accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
- Altrettanto imprescindibile, ai fini di una corretta definizione del concetto di categoria catastale, è il decreto del presidente della repubblica n° 1152/1949, norma attuativa recante l’“Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”.
Categorie catastali.
Tenendo presente che è in elaborazione una riforma del catasto edilizio, che ad oggi è ancora congelata in attesa di sviluppi dal punto di vista politico, questa che andiamo a definire è l’attuale situazione dell’inventario immobiliare italiano e la classificazione ancora in vigore. Il catasto edilizio urbano è l’ente che definisce e utilizza la classificazione immobiliare che comunemente chiamiamo “
categorie catastali
”: esso ha la funzione primaria di catalogare e notificare la presenza, sull’intero territorio nazionale, degli immobili residenziali e commerciali, ai fini dell’applicazione delle imposte fondiarie, ma, come abbiamo visto in precedenza, non solo.
La catalogazione degli edifici esistenti avviene attraverso l’attribuzione di una serie di indicatori assegnati al singolo immobile, tramite i quali è poi possibile trarre una rendita fondiaria in coerenza con i valori di riferimento. A tal proposito, per la determinazione della suddetta rendita, l’articolo 8 della legge n° 1249/1939 specifica che: “Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi”.
Il già citato decreto del Presidente della Repubblica n° 1152 definisce un regolamento che, per ciascuna categoria e classe, determina la relativa tariffa che esprime la rendita catastale, con riferimento agli elementi di valutazione di cui sopra. Questo distingue due operazioni che hanno a che fare con le categorie:
- La qualificazione;
- La classificazione.
Ciò che interessa a noi, per il nostro discorso, è la definizione di “qualificazione”, la quale distingue entro quale categoria vada collocato un immobile. Tali categorie, la cui denominazione è uniforme in ambito nazionale, prende il nome di gruppi: solo per fare alcuni esempi, parliamo delle abitazioni e uffici, degli immobili commerciali o destinati a servizi, delle entità urbane o dei terreni, ecc…

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Gruppi e classi.
All’interno delle categorie catastali, poi, esistono delle classi: sostanzialmente una sotto-catalogazione nell’ambito della medesima categoria, che si distinguono in base a “gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito”.
Attualmente, sono definiti i seguenti sette gruppi:
- A – Abitazioni e uffici;
- B – Immobili destinati a servizi;
- C – Immobili commerciali;
- D – Immobili a destinazione speciale;
- E – Immobili a destinazione particolare;
- F – Entità urbane;
- T – Terreni.
Nell’ambito di questi gruppi, poi, sono inserite le appena descritte “classi della categoria”, numerate in ragione del decremento di redditività. Con l’unica eccezione del Gruppo A, in cui sono stati aggiunti numeri slegati da questa indicazione.
Riportiamo di seguito la classificazione degli immobili ad uso abitativo (Gruppo A), ovvero quella che a noi più interessa:
- A/1– Abitazioni di tipo signorile (immobili considerati di lusso);
- A/2 – Abitazioni di tipo civile;
- A/3 – Abitazioni di tipo economico;
- A/4 – Abitazioni di tipo popolare;
- A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A/6 – Abitazioni di tipo rurale;
- A/7 – Abitazioni in villini;
- A/8 – Abitazioni in ville (immobili considerati di lusso);
- A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (immobili considerati di lusso);
- A/10 – Uffici e studi privati;
- A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.