Seguici sui social

Norme, leggi e Bonus Fiscali

TERMOVALVOLE, GUIDA ALLE DETRAZIONI ALLE QUALI È POSSIBILE ACCEDERE

Entro il 31 Dicembre 2016 è obbligatoria l’installazione per i condomìni di valvole termostatiche e contabilizzatori, gli interventi rientrano la casistica di detrazioni al 50 o 65%, vediamo a quali condizioni.

L’estate è arrivata e siamo entrati nel periodo “caldo” per l’installazione delle termovalvole nella propria abitazione: in base al Decreto legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/UE, infatti, entro il 31 Dicembre 2016 è obbligatoria l’installazione del nuovo sistema di termoregolazione degli appartamenti, intervento che non richiede lavori di muratura, ma che può essere eseguito, soprattutto per quel che riguarda i condomìni, solo a caldaia spenta, quindi durante la stagione, appunto, calda.

In base alla direttiva UE, ogni condominio con impianto di riscaldamento centralizzato deve adeguarsi all’obbligo di installare le suddette valvole termostatiche ad ogni termosifone di ogni appartamento, i corrispettivi contabilizzatori di calore del singolo radiatore e i nuovi contatori individuali per ciascuna unità immobiliare.

Le valvole termostatiche.

Avevamo già parlato tempo fa di termovalvole, spiegando come l’obiettivo di questi interventi fosse la possibilità di risparmiare sui costi del riscaldamento, potendo agire direttamente sul singolo termosifone, regolando la temperatura erogata da ogni singolo radiatore in ogni ambiente della propria abitazione: ad esempio, con questo sistema, di notte è possibile spegnere il riscaldamento, o abbassarlo al minimo, di ogni stanza ad esclusione delle camere da letto e/o del bagno, ma anche regolare la temperatura della casa in base alla giornata o alla stagione. È intuitivo come queste piccole accortezze possano incidere notevolmente sulla consistenza della propria bolletta di casa.

Possibili detrazioni per l’installazione.

Detrazione al 65%: se l’installazione dei dispositivi appena descritti avviene in condomìni conriscaldamento centralizzato, in concomitanza con la sostituzione, indifferentemente che essa si parziale o totale, di impianti di climatizzazione invernale preesistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, con la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, allora le spese relative all’installazione delle termovalvole e dei contabilizzatori, rientrano nella casistica che gode della detrazione spettante agli interventi di riqualificazione energetica, ovvero: per lavori effettuati entro il 31 Dicembre 2016, si può usufruire di una detrazione IRPEF del 65%, per un valore massimo della detrazione stessa di 30.000 euro, che verranno rimborsati in 10 rate annue di ugual valore ciascuna.

Per essere in regola e ottenete la detrazione, occorre possedere i seguenti documenti e attestazioni:

  • Asseverazione, ovvero quel documento che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • Attestato di certificazione o qualificazione energetica, con i dati relativi dell’efficienza energetica dell’edificio prima e dopo l’intervento;
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente: i dati identificativi di colui che ha sostenuto le spese e dell’edificio condominiale su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, con i relativi costi, con la specifica delle voci utilizzate per il calcolo della detrazione.

È obbligatorio, inoltre, che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario o postale, da cui si possa ricavare:

  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

mycase notizie, video e servizi immobiliari

Detrazione al 50%: l’agevolazione consente di fruire di una detrazione sull’IRPEF del 50% della spesa sostenuta per lavori entro il 31 Dicembre 2016, fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e come nel caso precedente il rimborso avverrà in 10 rate annue di importo equivalente. È possibile usufruire di tale agevolazione quando i suddetti dispositivi vengono installati senza che venga sostituito l’impianto di climatizzazione invernale o se sostituito con un secondo che non rientra nelle categorie precedentemente elencate e che dunque, invece, permettono di richiedere la detrazione al 65%. Per la detrazione al 50% è necessario che l’impianto sia installato per rispondere ai bisogni energetici dell’abitazione, quindi direttamente al servizio dell’edificio.

Per richiedere, dunque, questa detrazione al 50% basta indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento, nel caso i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi dell’atto che ne costituisce titolo e altri dati richiesti necessari per il controllo della detrazione. Come per la detrazione al 65% è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale e vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, ovvero la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori.

Come effettuare la domanda di detrazione.

Per usufruire di una delle due agevolazioni appena descritte non è necessaria alcuna comunicazione preventiva, ma solo quella di fine dei lavori, da trasmettere ad ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dell’installazione, e in aggiunta:

  • Una copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Commenti

Le notizie più lette