Si torna a parlare di Legge Cirinnà perché, mentre le prime coppie cominciano ad unirsi civilmente, lo Stato, lentamente, continua a conformare il proprio ordinamento alle nuove formazioni familiari. Se qualche settimana fa vi avevamo parlato in questo articolo su come cambiasse la normativa circa mutui e acquisto di prima casa per unioni civili e coppie di fatto, oggi trattiamo dell’allargamento dei cosiddetti Bonus Fiscali a queste nuove categorie familiari.
Sarà un processo lungo, ma l’Italia, dopo molto discutere, si sta finalmente uniformando al presente, presente che, con la Legge Cirinnà, oltre a consentire legalmente le unioni civili e assicurare maggiori tutele giuridiche e legislative alle coppie di fatto, esige una serie di accorgimenti e risistemazioni pratiche in materia di patrimonio, pensioni, fisco e tante altre.
Ciò che prendiamo in esame quest’oggi, l’abbiamo detto, sono le novità riguardanti le numerose detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e che, grazie alla Legge n° 76 del 2016,vengono allargate anche alle citate nuove formazioni familiari: in particolare siamo parlando del Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus Mobili. A livello fiscale e giuridico, infatti, il documento dal titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” equipara matrimonio ed unione civile stabilendo che sia le agevolazioni fiscali e non solo, che gli oneri previsti dall’appartenere a un determinato nucleo familiare, siano validi per le coppie unite da unione civile tanto quanto che per quelle sposate.
Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus.
In primo luogo viene ampliato dal punto di vista fiscale il concetto di “familiare convivente”, il che significa, in base anche a quanto previsto dalla nuova normativa, che viene estesa anche ai componenti dell’unione civile la facoltà di usufruire del bonus fiscale sulle ristrutturazioni e di quello sul risparmio energetico, ovvero l’Ecobonus.
Finora la normativa vigente in Italia prevedeva che, nel caso in cui il pagamento per i lavori effettuati non venisse erogato direttamente dal possessore dell’immobile, la detrazione venisse comunque concessa anche ad un suo familiare convivente, ovvero il coniuge, un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, l’unica condizione esistente per la convivenza era che essa fosse già iniziata al momento dell’inizio dei lavori stessi._ Dal 28 Luglio 2016, in seguito alla Risoluzione 64/E,_ l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto fosse già stato previsto in seguito all’approvazione della Legge Cirinnà, ovvero: le agevolazioni si considerano ampliabili automaticamente anche ai componenti di un unione civile, in quanto “le istruzioni fornite con la precedente prassi debbano essere cambiate in virtù del nuovo quadro normativo di riferimento, ampliando le agevolazioni anche alle coppie unite civilmente”. Non solo, infatti viene anche specificato che: il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, concorde e al posto del diretto possessore dell’immobile, possa fruire delle detrazione alla stregua di quanto normato per i familiari conviventi.
In poche parole, nonostante la differenza di condizione di fronte alla legge, anche il convivente more uxorio, dal punto di vista fiscale, potrà beneficiare dei bonus al 50% e al 65%, in base al tipo di intervento effettuato, previsti per chi ristruttura o effettua interventi di risparmio energetico sul proprio immobile.

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Bonus Mobili.
L’ondata di ampliamenti, circa le detrazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016, non poteva che non comprendere anche il Bonus Mobili, che vede così allargare anche il proprio raggio d’azione, in seguito alle novità portate dalla Legge Cirinnà. Dunque, in base a ciò che è stato ampiamente descritto anche in precedenza in questo articolo, anche le giovani coppie unite civilmente potranno usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenuto per la mobilia atta ad arredare un immobile adibito a prima casa, esattamente come le giovani coppie sposate. E come il resto delle giovani coppie, solo se sono rispettati determinati parametri, ben descritti in questo articolo.
A confermarlo è intervenuto anche Enrico Zanetti, vice ministro dell’Economia, che ha ribadito ancora una volta come: “Non esista alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il Bonus Mobili previsto per le giovani coppie ai componenti di un’unione civile”.
Brevemente elenchiamo quali siano i requisiti da rispettare per le giovani coppie, in qualsiasi formazione familiare, che intendono acquistare pazzi di arredamento:
- Essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno 3 anni, nel 2016;
- Almeno uno dei due componenti deve avere un età uguale o inferiore ai 35 anni nel 2016;
- Essere acquirenti di mobilia per un’immobile adibito ad abitazione principale.
Ci auguriamo, in conclusione, che questo sia solo un nuovo passo verso la totale equità di trattamento di ogni formazione familiare: la strada è ancora lunga, ma l’Italia sta compiendo i primi importanti passi verso questo traguardo.